I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE, ALLA LUCE DEL DECRETO ANTIFRODI, SU SCONTO IN FATTURA O CESSIONE
di Sandro Cerato; e Augusto Gilioli
L’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione relativamente alle spese che danno diritto alle detrazioni «ordinarie» (diverse dal superbonus) richiede l’asseverazione della sola congruità dei costi e non anche dei requisiti tecnici e l’effettiva realizzazione dei lavori. Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate in una Faq del 22 novembre scorso, a commento delle novità introdotte dal cosiddetto decreto Antifrodi, con efficacia dalle opzioni esercitate a partire dal 12 novembre 2021. La questione affrontata dall’Agenzia delle entrate riveste particolare interesse in vista della prossima chiusura dell’anno 2021 in relazione ai contribuenti (persone fisiche) che hanno pagato gli acconti per la fruizione delle detrazioni diverse dal superbonus e che intendono trasferire a terzi la detrazione maturata con l’opzione di sconto o cessione della detrazione.

Esercizio dell’opzione. L’art. 121 del dl n. 34/2020, nel disciplinare le regole per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione, in primo luogo stabilisce al co. 1-bis che l’opzione stessa può (e non deve) essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Pertanto, la presenza di uno stato di avanzamento lavori (Sal) è del tutto facoltativa, nel senso che in linea di principio l’assenza di un Sal non precluderebbe al soggetto beneficiario di esercitare l’opzione. Tuttavia, il secondo periodo dell’art. 119 prevede un vincolo per gli interventi, di cui all’art. 119 del dl n. 34/2020, che danno diritto alla detrazione maggiorata del 110%. Per tali interventi, infatti, laddove l’opzione sia esercitata in relazione a uno o più stati di avanzamento lavori, gli stessi non possono essere più di due, ciascuno dei quali deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento nel suo complesso. Dal quadro normativo descritto emerge che l’esercizio dell’opzione per lo sconto o la cessione della detrazione: è libero per i bonus «minori», ossia quelli relativi a interventi che non danno diritto alla detrazione del 110%, per i quali non è necessaria la presenza di un Sal, e laddove lo stesso sia presente (facoltativamente) non è richiesto il raggiungimento di una percentuale minima rispetto al totale dell’intervento né è previsto un numero massimo; è vincolato per il superbonus 110%, sia in relazione al numero dei Sal, che non possono essere più di due intermedi, sia per la percentuale minima degli stessi (almeno pari al 30%) rispetto al totale previsto per l’intervento. Focalizzando l’attenzione sui bonus «minori», dal quadro normativo descritto emerge che per l’esercizio delle opzioni indicate non sia necessario il raggiungimento di alcuno stato avanzamento lavori (o comunque non in misura minima), ma sia sufficiente il pagamento della relativa spesa entro il termine del periodo d’imposta. Non assume rilievo, come confermato nella risposta a interrogazione parlamentare del 17 novembre scorso (n. 5-07055), nemmeno l’esecuzione dei lavori, la cui realizzazione può essere successiva senza alcun termine finale, ferma restando la necessità dell’effettiva realizzazione degli stessi, pena la responsabilità in solido anche del cessionario del credito.

Decreto Antifrodi. In questo contesto si deve tener conto del nuovo co. 1-ter, lett. b), dell’art. 121 del dl n. 34/2020 (inserito dall’art. 1, co. 1, lett. b, del dl n. 157/2021), il quale estende l’obbligo da parte di un tecnico di asseverare la congruità delle spese anche nel caso di cessione del credito o sconto in fattura delle spese relative a tutti gli interventi «ordinari», ossia quelli diversi dal superbonus 110%. È bene osservare che la nuova lett. b) citata in precedenza prevede l’asseverazione di congruità richiamando le regole previste nell’art. 119, co. 13-bis, del dl n. 34/2020, in base alle quali, per gli interventi che danno diritto al superbonus 110%, l’asseverazione riguarda non solo la congruità, ma anche i requisiti tecnici e l’effettiva realizzazione degli interventi. Sul tema, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate se la nuova asseverazione per i bonus «minori» riguardi solo la congruità o anche i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione dello stesso. L’Agenzia, riprendendo il contenuto dell’art. 121, co. 1-ter, lett. b), del dl n. 34/2020, conferma che l’asseverazione in questione debba riguardare solamente la congruità delle spese sostenute (ferma restando la necessità dei requisiti e degli adempimenti eventualmente richiesti per gli interventi finalizzati al risparmio energetico già previsti in precedenza). La risposta dell’Agenzia conferma, quindi, la possibilità di optare per la cessione o lo sconto in fattura per i bonus «minori» con il pagamento delle spese entro il prossimo 31 dicembre 2021, senza necessità di attestazione dell’effettiva realizzazione dei lavori entro la predetta data e dei requisiti tecnici dello stesso. Per la verifica di congruità, è poi stabilito che si debba aver riguardo ai prezzari regionali o a quelli DEI, in attesa dell’emanazione del decreto del ministero della transizione ecologica, come previsto dal decreto Antifrodi.

Decorrenza delle novità. In merito all’efficacia delle nuove regole, si deve aver riguardo alle opzioni esercitate a partire dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto Antifrodi). Eccezione alla regola, come affermato in una delle Faq del 21 novembre scorso, è costituita dall’ipotesi in cui alla data del 12 novembre 2021, pur non avendo ancora inviato il modello di comunicazione all’Agenzia, il contribuente abbia ricevuto le fatture da parte del fornitore, assolto i relativi pagamenti e abbia concluso l’accordo con il fornitore per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. In buona sostanza, in presenza dei requisiti descritti l’operazione è stata conclusa, pur mancando ancora l’invio della comunicazione quale adempimento che perfeziona l’opzione.
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