BONUS EDILIZI/FAQ DELLE ENTRATE SUL DECRETO LEGGE CONTRO LE FRODI SU CESSIONE CREDITI & CO.
di Giuliano Mandolesi
I nuovi obblighi imposti dal decreto anti-frodi, ovvero l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione sulla congruità dei prezzi, non si applicano ai contribuenti che hanno optato prima del 12 novembre per la cessione del credito o per lo sconto in fattura anche senza inviare la relativa comunicazione all’agenzia delle entrate.

Sfuggono agli obblighi anche le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre (il giorno prima dell’entrata in vigore del decreto) per le quali l’Agenzia ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento.

I crediti oggetto delle comunicazioni appena citate inoltre posso essere ulteriormente ceduti anche dopo l’11 novembre senza necessità di visto e asseverazioni (ovviamente fatta salva la nuova procedura di controllo preventivo e sospensione).

Queste sono la principali ed fondamentali indicazioni fornite dall’agenzia delle entrate attraverso le faq pubblicate ieri sul proprio sito istituzione con le quale di fatto viene sancita la non totale ma solo “parziale” retroattività dl 157/2021 (il decreto anti-frodi).

Parziale perché i nuovi obblighi restano comunque in piedi per tutti coloro, e sono la maggioranza, che non hanno finalizzato le operazioni di cessione sottoscrivendo i contratti con i cessionari o in caso di sconto in fattura che non hanno pagato il corrispettivo indicato sul documento ricevuto al netto del credito incamerato dal fornitore.

L’agenzia infatti specifica che si ritiene meritevole di tutela unicamente la casistica che riguarda i contribuenti che hanno “ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021”.

Chi invece ha iniziato nel 2021 uno tra gli interventi per i quali è concessa la possibilità di fruizione alternativa alla detrazione (individuati all’articolo 121 c.2 del dl 34/2020) senza avere “stipulato” un contratto di cessione, dovrà munirsi di visto di conformità e asseverazione.

Le news sulle asseverazioni

L’agenzia delle entrate tratta anche nella tematica delle asseverazioni evidenziando che in attesa della pubblicazione del decreto del Ministero della transizione ecologica di cui al comma 13-bis dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, la congruità delle spese richiesta dalla nuova normativa è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Inoltre viene fornita una rilevante informazione per i tecnici asseveratori.

Nelle faq infatti viene indicato che i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al superbonus possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del Dl n. 157/2021.

Inoltre sempre in riferimento alle asseverazioni, l’agenzia ritiene che oltre alla congruità delle spese sostenute, qualora si tratti ad esempio di interventi finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, è necessario porre in essere anche i relativi adempimenti già previsti ovvero quelli del decreto ministeriale 6 agosto 2020 (requisiti) nel caso di interventi effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, ovvero, dal decreto ministeriale19 febbraio 2007 per quelli iniziati in data antecedente.

VISTO E ASSEVERAZIONE, FAQ NON AGGIORNATA
Superbonus, il fisco inciampa
Nell’aggiornare le risposte alle domande frequenti su visto di conformità e asseverazione sui bonus edilizi, l’agenzia delle entrate non ha tenuto conto delle modifiche legislative intervenute con la legge di bilancio 2021. Nel rispondere a un contribuente comproprietario di un intero edificio composto da più unità familiari che vuole accedere al 110%, infatti, l’agenzia non tiene conto del fatto che, se l’edificio è composto da due a quattro unità immobiliari, l’intervento è assimilato al condominio e quindi può fruire del superbonus. L’intenzione dell’agenzia era, innanzitutto, quella di fornire i primi chiarimenti sul tema della cessione e sconto, con particolare riferimento agli obblighi introdotti dal dl 157/2021 (decreto Antifrode); sul punto, chiarimento assai importante, si precisa che gli obblighi introdotti dal detto decreto non si applicano ai contribuenti che, anteriormente al 12/11/2021 (data di pubblicazione in G.U. del provvedimento), hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto ai relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o lo sconto sul corrispettivo, anche se la comunicazione non è stata ancora inviata. In aggiunta, con riferimento ai professionisti tecnici, viene precisato che gli abilitati all’attestazione della congruità delle spese per gli interventi ammessi al 110% possono rilasciare, per il medesimo tipo di intervento, anche la nuova attestazione di congruità, introdotta dall’art. 1 del dl 157/2021. L’agenzia però inciampa sulle disposizioni vigenti, giacché non tiene conto delle modifiche introdotte dalla legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) e dal dl 77/2021 (decreto semplificazioni). E’ il caso, per esempio, del quesito concernente il contribuente che, comproprietario con il coniuge e i propri figli minori, di un intero edificio composto da più unità immobiliari, autonomamente accatastate, possedute dagli stessi in qualità di persone fisiche, al di fuori dell’esercizio delle attività di impresa e di lavoro autonomo, chiede di poter fruire del 110% per il rifacimento del cappotto termico dell’edificio e per la sostituzione degli infissi delle citate unità immobiliari; la risposta delle Entrate è negativa e richiama il paragrafo 1.1) della circolare 24/E/2020 nella considerazione che l’edificio oggetto degli interventi non è costituito in condominio. È pur vero che il quesito è carente nella indicazione del numero delle unità che compongono l’edificio oggetto degli interventi ma è da ritenere altrettanto errata, in modo assoluto, la risposta negativa fornita dall’agenzia che, peraltro, richiama una circolare ormai superata, sul punto, dai successivi interventi legislativi. Infatti, per effetto di quanto previsto dalla lett. a), comma 9 dell’art. 119 del dl 34/2020, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa, sono ammesse a beneficiare del 110% anche le persone fisiche, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (a sostegno, agenzia delle entrate, risposte nn. 242/2021 e 464/2021). Le parole «e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche» sono state inserite dalla lett. n), comma 66, dell’art. 1 della legge 178/2020 (G.U. 30/12/2020 n. 322, S.O. n. 46); modifica di cui l’agenzia non pare abbia tenuto conto nella formulazione della relativa risposta.

Fabrizio G. Poggiani

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