di Fabrizio G. Poggiani
Nel rilascio del visto di conformità per l’ottenimento dello sconto o per la cessione della detrazione maggiorata del 110%, controlli esclusivamente formali e non di merito del professionista. Compensi professionali adeguati e per scaglioni, dallo 0,80 allo 0,050%, con eventuale applicazione di riduzione e/o maggiorazione in relazione alla complessità, mentre per l’espletamento delle pratiche previsto un compenso tra lo 0,50 e l’1% sui valori economico-finanziari oggetto della prestazione. Così il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che, congiuntamente con la Fondazione nazionale dei commercialisti, ha predisposto un più recente documento (26/11/2020) dal titolo «Il superbonus 110%: check list visto di conformità ecobonus e sismabonus», con allegate due check list distinte (in formato word). Il documento ricorda che, ove il contribuente opti per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura, si rende necessaria l’apposizione del visto di conformità da parte di uno dei soggetti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, Caf e quant’altro), indicati nel comma 3, art. 3, lettere a) e b), del dpr 322/1998. Si tratta di un visto leggero, ai sensi dell’art. 35 del dlgs 241/97, con la conseguenza che si rende necessario sviluppare un’attività di controllo di natura formale, e non di merito, a cura del professionista o dal soggetto incaricato, finalizzata ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute e nel riporto delle eccedenze risultanti dalle varie dichiarazioni presentate; di fatto, si attesta la sussistenza dei presupposti per fruire della detrazione, con la necessaria verifica della presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici. Il documento ricorda la presenza necessaria della polizza assicurativa per la responsabilità civile con un massimale non inferiore a 3 milioni di euro, sebbene adeguata al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate; non si evidenzia, però, la necessità di integrazioni e/o specifiche. I soggetti che rilasciano il visto sono responsabili degli errori commessi nelle attività di verifica finalizzati all’apposizione e le sanzioni sono rilasciate dalla direzione regionale delle Entrate, ai sensi della lett. a), comma 1, dell’art. 39 del d.lgs. 241/1997 (da euro 258 a 2.582, salvo la presenza di violazioni più gravi); chi rilascia il visto non è sanzionabile, invece, con la specifica sanzione da 2.000 a 15.000 introdotta con l’art. 119 del dl 34/2020, giacché in tal caso ci si riferisce esclusivamente ai professionisti tecnici. Il rilascio del visto presuppone una particolare attenzione, anche in relazione alle responsabilità amministrative e, talvolta, penali, derivanti da errori o infedeltà, tenendo conto che si rende necessario anche conservare la documentazione, verificando la conformità all’originale se consegnata in copia. Il documento indica i beneficiari della detrazione e ricorda che, per interventi di efficienza energetica, è sempre necessario il deposito al comune competente della relazione tecnica di progetto, di cui all’art. 8, comma 1 del dlgs 192/2005, nei modelli introdotti dal dm 26/6/2015.

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico è necessario il deposito presso lo sportello unico dell’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento, pena la perdita della detrazione in presenza di asseverazione tardiva, e, con riferimento ai fruitori della detrazione maggiorata, il documento ricorda che intestatario del documento deve essere uno dei soggetti indicati dal comma 9 del citato art. 119 e che i bonifici devono essere tracciati, con trasmissione all’Enea (entro 90 giorni dalla fine dei lavori a cura del tecnico) dei dati contenuti nella scheda descrittiva per gli interventi energetici. Con riferimento ai compensi professionali si indica una applicazione a scaglioni e in modo differenziato; sul capitale mutuato o erogato o sui valori economici e finanziari oggetto della prestazione una percentuale dallo 0,75 all’1% fino a 2.000 euro e dallo 0,50% allo 0,75% oltre la detta soglia, mentre per il rilascio del visto, sul valore della perizia o della valutazione, una percentuale dallo 0,80% all’1% fino a 1.000 euro, dallo 0,50% allo 0,70% da 1.001 fino a 3.000 euro e dallo 0,25% allo 0,050% su valori oltre i 3.000 euro, tenendo conto, per le pratiche più urgenti o più complicate, di una maggiorazione (fino al 100%) e, per quelle più semplici e spedite, di una riduzione (fino al 50%).

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