Pagina a cura di Roxy Tomasicchio
Allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre 2020 un portafoglio di crediti commerciali del valore stimato tra 7,6 e 12 miliardi di euro si trasformerà in nuovi Npl, cioè Non performing loans, ossia esposizioni deteriorate. Più che una bacchetta magica, una bacchetta stregata che riclassificherà il 25% dei crediti verso le imprese, il 30% verso amministrazioni pubbliche centrali, il 63% verso amministrazioni locali e addirittura il 94% delle esposizioni verso enti del settore sanitario. Sarà, infatti, questo l’effetto dell’entrata in vigore della nuova definizione di inadempienza (cosiddetta Dod), prevista in Italia dall’1 gennaio 2021, come conseguenza della disciplina del regolamento europeo n. 575/2013 (Crr), che avrà un impatto pesante sulle piccole e medie imprese (si veda ItaliaOggi Sette del 23/11/2020).

A lanciare l’allarme è Assifact, l’Associazione italiana per il factoring, secondo cui questa spada di Damocle incombe sui crediti commerciali, in particolare quelli ceduti attraverso il factoring che a fine 2019 erano 255 miliardi di euro, pari al 14% del Pil nazionale.

«In parole semplici, un credito si considera deteriorato quando il debitore è insolvente o la banca giudica comunque improbabile il rimborso integrale del prestito concesso», spiega a ItaliaOggi Sette Fausto Galmarini, presidente di Assifact, «la normativa europea prevede inoltre un meccanismo “automatico” che impone di classificare come deteriorato anche il debitore in ritardo nel pagamento di una obbligazione creditizia da oltre 90 giorni sulla base di soglie che, nella nuova definizione di default stabilite dall’Eba (l’Autorità bancaria europea, ndr) sono state ulteriormente abbassate. Dal 1° gennaio 2021 un credito è classificato come deteriorato se il debitore è in ritardo di oltre 90 giorni nel pagamento di un’obbligazione creditizia che supera l’1% della sua esposizione complessiva o che è superiore a 500 euro (se impresa) o a 100 euro (se privato)».

Domanda. Quali e quanti danni sono previsti?

Risposta. A essere danneggiate saranno le imprese che, classificate come insolventi a causa dell’automatismo nel passaggio a default per un ritardo di 90 giorni nel pagamento di crediti commerciali previsto dal nuovo approccio regolamentare, avranno grosse difficoltà nell’accesso al credito e nell’ottenere liquidità. Da tempo il settore del factoring ha sensibilizzato le Autorità competenti sul grave impatto che la nuova normativa Eba avrà sull’operatività perché, come dicevo poc’anzi, la nuova modalità di calcolo dello scaduto e l’automatismo della classificazione a default penalizza in particolare le esposizioni originate da crediti commerciali acquistati in quanto esposizioni basate su diverse scadenze ripetute nel tempo. Un soggetto che presenta fatture scadute di importo superiore a 500 euro o all’1% dell’esposizione complessiva viene classificato come deteriorato, anche in presenza di ritardi di pagamento minimi, se ripetuti nel tempo, in virtù di un «effetto trascinamento» per oltre 90 giorni dei ritardi passati sebbene successivamente regolarizzati con il pagamento. Mentre un prestito bancario comporta l’assunzione incondizionata di pagamento a una scadenza prefissata, un credito commerciale ha una scadenza nominale in quanto il pagamento di una fattura è subordinato al rispetto di precise clausole inserite nel contratto di fornitura, alla verifica dei tempi di consegna della merce, alla qualità e quantità della merce fornita, a eventuali accordi «informali» fra fornitore e clienti e alle abitudini di pagamento proprie di un contesto economico, tema quest’ultimo che rileva in particolare nel nostro Paese. L’introduzione delle nuove regole sul default e le nuove norme relative al calendar provisioning sulle coperture dei crediti deteriorati, limiteranno drasticamente gli spazi di intervento a supporto delle imprese da parte delle Banche e delle società di factoring, in una combinazione letale con gli effetti devastanti della pandemia. Ciò rifletterebbe il mero cambio nell’approccio regolamentare e non un reale deterioramento del merito di credito dei debitori ceduti, incidendo negativamente (e senza ragioni sostanziali) sugli enormi sforzi del sistema bancario italiano di ridurre l’ammontare complessivo di Npl. La disciplina in questione non appare infatti adattarsi al caso specifico dei crediti commerciali oggetto di operazioni di factoring, essendo stata concepita e realizzata per il caso dei crediti bancari in cui l’obbligazione di pagamento è incondizionata L’impatto descritto non considera fra l’altro l’effetto contagio per la propagazione del default a livello di gruppo bancario, con un rischio sistemico a oggi difficile da quantificare ma sicuramente tale da destare serie preoccupazioni, in particolare per le imprese di maggiori dimensioni ed elevato standing, che godono di affidamenti anche significativi da parte del sistema bancario.

D. In cosa consiste questo effetto contagio?

R. La normativa europea stabilisce che se un soggetto viene classificato tra i crediti deteriorati da una banca o da un intermediario finanziario, tale classificazione viene automaticamente estesa anche alle altre esposizioni in essere nel gruppo bancario di appartenenza, anche se formalmente in bonis. L’effetto contagio comporterà la migrazione di una grande quantità di crediti performing a crediti deteriorati senza che sia intervenuto alcun cambiamento nel merito di credito dei debitori ceduti e che vi sia un reale sintomo di insolvenza.

D. Quali soluzioni avete prospettato nella lettera inviata a Mef, Banca d’Italia, Abi e Confindustria per sollevare il problema?

R. Assifact, di concerto con la Eu Federation for the factoring and commercial finance Industry (Euf), ha proposto alle Autorità competenti (Eba compresa) un quadro interpretativo, nel contesto della nuova definizione di default, che tenga conto sia del principio generale secondo cui per la classificazione a default occorre la continuità dello scaduto su una singola obbligazione creditizia per oltre 90 giorni sia delle peculiarità del factoring e del credito commerciale sottostante, la cui esigibilità è soggetta a clausole, termini e condizioni inserite nei contratti di fornitura e, nel caso dei crediti verso la pubblica amministrazione, a specifiche norme, tipicamente proprie della contabilità pubblica, che condizionano il pagamento allo svolgimento di determinate attività amministrative da parte dell’ente debitore, ovvero ne sospendono l’esigibilità impedendone il recupero forzoso. L’interpretazione proposta rispetterebbe i meccanismi previsti dalle Linee guida Eba in materia di rischio di diluizione. L’Associazione ritiene che tale interpretazione sia sostenibile e risponda alle esigenze del Paese perché consentirebbe di assicurare la continuità degli sforzi dell’industria del factoring nel supportare la liquidità delle imprese nell’attuale contesto di emergenza sanitaria per il Covid-19 ed eviterebbe classificazioni a default incoerenti con il merito creditizio dei debitori e una classificazione massiva della pubblica amministrazione. In questo contesto anche la richiesta di un rinvio dell’applicazione della nuova definizione di default e di una revisione della tempistica degli accantonamenti automatici a fronte dei crediti deteriorati, già formulata più in generale da altre autorevoli istituzioni, può aiutare a evitare effetti prociclici in un periodo di straordinaria e profonda difficoltà del sistema economico.

© Riproduzione riservata

Fonte:
logoitalia oggi7