di Luigi Chiarello
Sta per sbloccarsi lo scudo da due miliardi di euro a favore del commercio per mettere in sicurezza le imprese sul versante dei mancati pagamenti: diventerà finalmente operativa la garanzia ombrello Sace a sostegno delle assicurazioni a breve termine dei crediti commerciali. Un ombrello di stato che arriverà a coprire fino al 90% degli indennizzi generati dai sinistri, cioè dalle esposizioni relative ai crediti maturati fino a fine anno.
Le polizze «scudate» sono quelle che le compagnie assicurative emettono per tutelare le imprese commerciali da insoluti e rischi di insolvenza.

Ora, a distanza di quasi cinque mesi dal varo del decreto legge Rilancio (dl n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020), la Ragioneria dello Stato avrebbe bollinato la convenzione Sace relativa alla nuova garanzia; convenzione che il dicastero dell’economia ha negoziato con Ania (l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), in rappresentanza delle compagnie associate.

Il lasciapassare del Ragioniere dello stato sblocca, a cascata, l’emanazione da parte del ministro dell’economia, Roberto Gualtieri, del decreto attuativo dell’articolo 35 del decreto legge Rilancio. E colloca in rampa di lancio un meccanismo di salvaguardia, che, in realtà, sarebbe dovuto partire entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del dl, avvenuta il 19 maggio 2020. Circa cinque mesi di ritardo; quasi quattro dal via libera alla legge di conversione E dire che persino la commissione europea aveva approvato con celerità questo sostegno, il 13 agosto scorso, giudicandolo particolarmente utile in questo scenario di crisi, per bocca della vicepresidente della commissione europea e commissaria alla concorrenza, Margrethe Vestager.
Sia come sia, il via libera a decreto e convenzione Sace liberano i due mld di euro necessari ad attuare l’intervento. E scongiurano, nei fatti, un possibile blocco del mercato delle polizze a breve, causato dall’eventuale rifiuto delle imprese assicurative di accollarsi i rischi sistemici generati dalla pandemia, reputati ormai eccessivi.
ItaliaOggi è in grado di anticipare i contenuti del decreto ministeriale e della convenzione Sace. Andiamo con ordine.
Il decreto del Mef in arrivo include in allegato e approva la «Convenzione di riassicurazione», a cui le imprese assicurative potranno aderire. E il rilascio della garanzia di stato sulle polizze sarà comunque subordinato all’adesione delle società di assicurazione alla Convenzione.
Il Riassicuratore sarà Sace spa, società posseduta al 100% da Cassa depositi e prestiti – a sua volta controllata dal Tesoro ma – e rispondente direttamente al dicastero dell’economia, a seguito dell’articolo tre del decreto legge «liquidità (n. 23/2020).

L’impresa assicurativa riassicurata, invece, per godere del beneficio sulle proprie esposizioni, dovrà aderire in tutto e per tutto alle condizioni previste dalla Convenzione. E dovrà farlo entro e non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione della Convenzione sul sito internet di Sace.
Gli indennizzi risarciti. La bozza di provvedimento prescrive che alle imprese assicurative possano essere scudati solamente «gli indennizzi assicurativi pagati successivamente al 19 maggio 2020, relativamente a crediti commerciali a breve termine le cui fatture risultino emesse, a prescindere dalla data di stipula del relativo contratto, tra il 19 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 e la cui data di pagamento non cada comunque oltre il 31 dicembre 2022».

Obblighi e attività di recupero. Il provvedimento dispone che, «dalla data di pagamento dell’indennizzo riassicurativo e nei limiti dell’importo corrisposto» Sace sia «surrogata in tutti i diritti e le azioni che spettano alla impresa di assicurazione aderente ai sensi della polizza stipulata dall’assicurato». Non solo. In merito alle attività di recupero, il decreto Mef in rampa di lancio prescrive che queste e i relativi indennizzi di taglia inferiore a mezzo mln di euro, siano effettuate «dalle imprese di assicurazione aderenti» alla convenzione su mandato della stessa Sace.

La società che fa capo al dicastero dell’economia, però, potrà anche gestire direttamente le attività di recupero. O, in alternativa potrà conferire mandato alle compagnie assicurative per le attività e gli indennizzi oltre i 500 mila euro. Quindi, entro la fine del 2021, Sace dovrà stilare e fornire al dicastero dell’economia un report sul livello degli impegni assunti e degli indennizzi pagati.

Beneficiari. Alla convenzione potranno aderire le imprese che assicurano crediti commerciali a breve, iscritte negli albi ed elenchi Ivass e che al 31 dicembre 2019 non si trovino in liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria.

Al momento dell’adesione alla convenzione Sace, per ciascuna impresa assicurativa sarà definito un tetto massimo, cioè un limite di importo alla garanzia per impresa; questo tetto verrà fissato in misura proporzionale alla rispettiva quota di mercato detenuta al 31 dicembre 2019 dalle sole assicurative che abbiano aderito alla Convenzione.

Come ci guadagna lo Stato. La remunerazione a Sace per la sua attività di copertura rischi sarà sborsata dalle imprese assicurative solamente dopo l’incasso del premio, da parte di queste ultime.

Essa sarà pari «al premio di incassato dalle imprese di assicurazione, dedotte le spese di acquisizione, stipulazione, organizzazione e gestione da queste sostenute»; spese che, recita il decreto, «non potranno, comunque, superare il 35% del premio di assicurazione medesimo».

© Riproduzione riservata

Fonte: