L’Ivass ha pubblicato il Regolamento 46/2020 che dà attuazione alle previsioni di cui al decreto legislativo 10 maggio 2019, n.49 che ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 (c.d. SHRD2), che modifica la direttiva 2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (“Shareholder Rights Directive” o “SHRD1”) per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti.

Con la SHRD2 il legislatore comunitario haintrodotto obblighi di trasparenza volti a promuovere l’impegno e l’orientamento al lungo periodo degli investitori istituzionali (assicurazioni che esercitano i rami vita e fondi pensione) e gestori di attivi nell’investimento in società quotate europee e ad assicurare adeguati flussi informativi nel rapporto contrattuale tra investitori istituzionali e gestori degli attivi.

Il decreto legislativo n. 49/2019, in particolare, modifica:
– il TUF, con l’inserimento, tra l’altro, di una nuova Sezione sugli obblighi di trasparenza
degli investitori istituzionali;
– il CAP, con l’introduzione dell’articolo 47-duodecies che, in raccordo con le
disposizioni del TUF sopra richiamate, impone agli investitori istituzionali l’osservanza
di dette disposizioni in coerenza con la regolamentazione attuativa IVASS.

Le principali novità introdotte in occasione del recepimento della direttiva SHRD2 nel TUF
riguardano i seguenti profili:
a) l’individuazione dell’ambito applicativo delle norme agli investitori istituzionali (imprese
di assicurazione o riassicurazione autorizzate in Italia all’esercizio dei rami vita che
investono in società quotate in mercati regolamentati) (art. 124-quater TUF);
b) l’adozione e la comunicazione al pubblico di una politica di impegno che descriva le
modalità con cui tali soggetti monitorano le società partecipate su questioni rilevanti,
quali la strategia, i risultati finanziari e non finanziari, i rischi, la struttura del capitale,
l’impatto sociale e ambientale e il governo societario. La politica descrive, inoltre, se e in
quale modo gli investitori dialogano con le società partecipate, esercitano i diritti di voto
e gli altri diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti o comunicano con gli
stakeholder dell’impresa nonché gestiscono conflitti di interesse attuali e potenziali in
relazione al loro impegno. Gli stessi soggetti sono inoltre tenuti a pubblicare le modalità
di attuazione della politica e a fornire al pubblico una comunicazione motivata nel caso
in cui non adempiano a detti obblighi di adozione e disclosure (art. 124-quinquies TUF);
c) la pubblicazione delle informazioni sulla coerenza dei principali elementi della propria
strategia di investimento in azioni con il profilo e la durata delle proprie passività, nonché
sul contributo di tale strategia alla generazione di un rendimento di medio-lungo termine
dei loro portafoglio, nonché sugli eventuali accordi con il gestore di attivi cui sia stato
affidato il portafoglio (art. 124-sexies TUF).

Il Regolamento si compone di 3 Capi.
Il Capo I detta le disposizioni di carattere generale, comprendenti il richiamo alle norme
fondanti il potere regolamentare esercitato (articolo 1), la definizione delle espressioni
usate nel testo (articolo 2) e l’ambito di applicazione del Regolamento (articolo 3).

Il Capo II reca la disciplina delle comunicazioni al pubblico.
L’articolo 4 disciplina i termini e le modalità delle comunicazioni al pubblico da parte degli
investitori istituzionali assicurativi in materia di politica di impegno.
Nello specifico, le imprese di assicurazione o di riassicurazione, nonché le sedi secondarie
di imprese di Stato Terzo, qualificate investitori istituzionali, di cui all’articolo 124-quater,
comma 1, lett. b) del TUF, pubblicano sul sito internet gratuitamente le informazioni
riguardanti:
a) la politica di impegno, di cui all’articolo 124-quinquies, comma 1, del TUF (entro 15
giorni dall’adozione);
b) le relative modalità di attuazione, di cui all’articolo 124-quinquies, comma 2, del TUF
(entro il 28 febbraio dell’anno successivo);
c) le eventuali ragioni di mancato adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 124-
quinquies, commi 1 e 2, del TUF.

Detti soggetti possono inoltre fornire le informazioni al pubblico attraverso ulteriori mezzi
on-line o piattaforme dedicate.
Nel caso in cui l’esercizio del diritto di voto sia attuato mediante gestori di attivi, gli investitori istituzionali assicurativi rendono altresì reperibile le informazioni relative a tale circostanza.
L’articolo 5 disciplina le comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali in
materia di strategia di investimento azionario e degli accordi con i gestori di attivi riguardanti le modalità con cui è assicurata la coerenza della strategia di investimento azionario con le proprie passività, in particolare di lungo termine e con cui gli stessi contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei propri attivi. Tali informazioni da strutturarsi tenendo anche conto della politica e della strategia di investimento di cui all’articolo 37-ter del Codice e relative disposizioni IVASS di attuazione, sono aggiornate annualmente, se non intervengono modifiche sostanziali.
Conformemente al dettato dell’articolo 124-sexies, comma 5 del TUF, si prevede l’obbligo
di inclusione di tali informazioni nella relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria. Per
le imprese locali – di cui all’art. 51-ter del CAP e Regolamento attuativo IVASS n. 29 del 6
settembre 2016 – tale previsione non si applica poiché esse sono escluse dall’applicazione
del framework Solvency II e quindi non sono tenute a redigere la relazione sulla solvibilità.
Esse, pertanto, adempiono agli obblighi previsti dal Regolamento attraverso i documenti
informativi previsti dalla normativa ad esse applicabile.
Gli investitori istituzionali assicurativi possono inoltre fornire le informazioni al pubblico
attraverso ulteriori mezzi on-line o piattaforme dedicate.

Il Capo III contiene le disposizioni transitorie, in particolare il regime di prima applicazione
per la pubblicazione della politica di impegno e finali concernenti rispettivamente, la
pubblicazione e l’entrata in vigore prevista (articoli 6 e 7).

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Regolamento