RC AUTO

Autore: G. Messercola
ASSINEWS 324 – novembre 2020 

Art. 2054 Comma II c.c. Incidenza causale delle condotte esclusione della presunzione di colpa concorrente Cassazione – Sez. 6 Civile c. R. Dott. E. Iannello – Ordinanza del 15.09.2020 N. 19115/2020

In caso di scontro tra veicoli – ai sensi dell’art. 2054 comma 1 c.c. – il conducente responsabile è obbligato a risarcire il danno causato alle persone o alle cose dalla circolazione del veicolo, salvo il caso in cui non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

La disposizione di cui al comma 1 della citata norma codicistica è mitigata dalla presunzione di pari responsabilità prevista dal successivo II comma, alla stregua del quale in caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

È ben noto, al riguardo, il pensiero giurisprudenziale – sul richiamo proprio dell’art. 2054 secondo comma c.c. – secondo il quale l’aver accertato la colpa di uno dei conducenti non può far ritenere superata la presunzione di responsabilità posta a carico del conducente antagonista, essendo al contempo necessario, affinché possa ritenersi del tutto superata la presunzione di corresponsabilità, che il giudice accerti se l’altro conducente abbia tenuto una condotta di guida totalmente conforme alle prescrizioni del codice della strada.

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