Come dovrà essere modulata la distribuzione dei prodotti assicurativi nel rispetto delle norme emanate dall’IVASS? Lo abbiamo chiesto al Managing Partner di Inlifeadvisory Guido Cappa che sarà tra i relatori del panel “31 MARZO 2021: il Regolamento IVASS 45/2020 e il Provvedimento 97/2020 cambiano tutto. Come si dovranno intermediare le polizze nel 2021?” (17 novembre ore 14.00) della seconda edizione del Festival delle Assicurazioni, in programma ONLINE dal 17 al 19 novembre 2020

responsabilità

Avendo già evidenziato in un articolo precedente quanto siano centrali le esigenze del cliente nelle normative richiamate dall’IVASS, quali connotati dovrà assumere la distribuzione dei prodotti assicurativi?  

Le disposizioni normative emanate da Ivass con il regolamento 45 in materia di Product Governance (POG) che entreranno in vigore il 31 marzo prossimo, rappresentano un completamento della normativa secondaria necessario da un lato per dare attuazione alle disposizioni del CAP e dall’altro per specificare nel dettaglio le disposizioni già in vigore dal 1° ottobre 2018 previste nel reg. delegato UE 2358/2017.

Nel contesto della normativa prevista dal regolamento vengono rafforzati ed evidenziati nel dettaglio una serie di presidi, oneri e responsabilità in capo ai produttori ed ai distributori, attraverso l’esplicitazione di specifiche regole che connotano sempre più una modalità di distribuzione dei prodotti assicurativi basata  su una compenetrazione di responsabilità e di ruoli dall’impresa all’intermediario e viceversa, pienamente in linea con il principio guida della Direttiva che prevede che ogni prodotto venga prima concepito (da parte dei Produttori/Imprese di assicurazione) e poi collocato sul mercato dai Distributori tenendo in considerazione in via prioritaria gli obiettivi, gli interessi e le caratteristiche dei clienti.

Per quanto riguarda i Distributori diventano rilevanti le regole di rispetto del mercato di riferimento (cd target market) individuato dal produttore e la definizione del target market “effettivo” a cui è destinato un determinato prodotto. I mercati di riferimento teorico (quello del produttore) ed effettivo (quello del distributore) non necessariamente devono coincidere ed il distributore dovrà comunicare al produttore il target market effettivo sul quale intende operare.

Il Distributore ha quindi tra le altre responsabilità quella di comprendere pienamente il mercato di riferimento sul quale distribuire i prodotti presenti nel suo catalogo e individuare di conseguenza anche quell’insieme di clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non siano compatibili con un determinato prodotto assicurativo (il cd target market “negativo”).

Per rendere operative e concrete questa responsabilità il regolamento 45, riprendendo quanto già normato dal reg. UE 2358/2017, dispone che tutti i Distributori si dotino di adeguati «meccanismi di distribuzione» documentabili ed oggetto di revisione periodica che descrivano nella pratica con quale strategia di distribuzione e con quali presidi organizzativi  (ie. criteri, modalità e  controlli) vengono venduti sul mercato i prodotti, in modo da garantire che gli interessi e le caratteristiche dei clienti siano debitamente tenuti in considerazione. I suddetti meccanismi di distribuzione dovranno descrivere inoltre i presidi organizzativi che i distributori mettono in atto per monitorare nel tempo i prodotti collocati,  in modo da verificare che questi continuino a rispondere ai bisogni ed alle esigenze del mercato di riferimento e non possano arrecare potenziale danno o pregiudizio alla clientela.

E’ certo che il panorama della distribuzione assicurativa dovrà affrontare un ulteriore step di efficientamento e miglioramento di tutti i processi distributivi in logica client-oriented. Ogni soluzione-prodotto dovrà essere coerente ad uno specifico target di clientela ed i processi di controllo sul come e cosa si vende dovranno pertanto inquadrarsi all’interno di solidi e ben eseguiti  processi operativi sia in fase di pre-vendita che di post-vendita. In particolare i distributori organizzati con reti di vendita strutturate dovranno dotarsi di presidi di controllo che garantiscano l’osservanza delle regole e dei criteri della normativa anche sull’attività delle reti che da loro dipendono.