Con l’ordinanza n. 24633 depositata in data 5 novembre 2020 dalla Sesta Sezione Civile, la Cassazione è intervenuta sulla prova delle indennità corrisposte dagli enti di assicurazione sociale, ribadendo l’esclusione del cumulo tra le somme riscosse a titolo di risarcimento ed a titolo di indennizzo INAIL.

di G. Begani, M. Schiavone, MR. Oliviero 

GIURISPRUDENZA RC AUTO

Il caso

L’ordinanza in oggetto è stata pronunciata al termine dei due gradi del giudizio di merito, instaurato dal conducente di una vettura coinvolta in un grave incidente stradale in itinere nei confronti del responsabile civile e dell’assicuratore di quest’ultimo. L’assicurazione del responsabile, condannata in primo grado all’integrale risarcimento dei danni subiti dall’attore, chiedeva alla Corte d’Appello, in riforma della sentenza del Tribunale, la decurtazione dalla somma da risarcire al danneggiato dell’importo a quest’ultimo già corrisposto da INAIL a titolo di indennizzo.

L’appello

Il Giudice dell’impugnazione aveva respinto tale domanda, affermando che l’avvenuto pagamento dell’indennizzo da parte di INAIL non era stato adeguatamente provato dall’assicurazione del responsabile. Questa si era, quindi, rivolta alla Suprema Corte, lamentando che il Giudice di merito avesse erroneamente ritenuto non provata la circostanza dell’avvenuto pagamento dell’indennizzo da parte di INAIL in favore del danneggiato e che, conseguentemente, avesse respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva di quest’ultimo per la quota di danno a lui già pagato dall’assicuratore sociale, “ammettendo” di fatto il cumulo di indennizzo e risarcimento (lucri cum damno).

La decisione della Cassazione

L’ordinanza in esame, oltre a fare il punto sull’orientamento della giurisprudenza in materia di compensatio lucri cum damno, chiarisce quale debba essere il contenuto della prova che l’assicuratore del responsabile di un sinistro in itinere deve fornire, per evitare il pagamento in favore del danneggiato di somme già corrisposte da INAIL.

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