Con l’ordinanza n. 24633 depositata in data 5 novembre 2020 dalla Sesta Sezione Civile, la Cassazione è intervenuta sulla prova delle indennità corrisposte dagli enti di assicurazione sociale, ribadendo l’esclusione del cumulo tra le somme riscosse a titolo di risarcimento ed a titolo di indennizzo INAIL.
di G. Begani, M. Schiavone, MR. Oliviero
GIURISPRUDENZA RC AUTO
Il caso
L’ordinanza in oggetto è stata pronunciata al termine dei due gradi del giudizio di merito, instaurato dal conducente di una vettura coinvolta in un grave incidente stradale in itinere nei confronti del responsabile civile e dell’assicuratore di quest’ultimo. L’assicurazione del responsabile, condannata in primo grado all’integrale risarcimento dei danni subiti dall’attore, chiedeva alla Corte d’Appello, in riforma della sentenza del Tribunale, la decurtazione dalla somma da risarcire al danneggiato dell’importo a quest’ultimo già corrisposto da INAIL a titolo di indennizzo.
L’appello
Il Giudice dell’impugnazione aveva respinto tale domanda, affermando che l’avvenuto pagamento dell’indennizzo da parte di INAIL non era stato adeguatamente provato dall’assicurazione del responsabile. Questa si era, quindi, rivolta alla Suprema Corte, lamentando che il Giudice di merito avesse erroneamente ritenuto non provata la circostanza dell’avvenuto pagamento dell’indennizzo da parte di INAIL in favore del danneggiato e che, conseguentemente, avesse respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva di quest’ultimo per la quota di danno a lui già pagato dall’assicuratore sociale, “ammettendo” di fatto il cumulo di indennizzo e risarcimento (lucri cum damno).
La decisione della Cassazione
L’ordinanza in esame, oltre a fare il punto sull’orientamento della giurisprudenza in materia di compensatio lucri cum damno, chiarisce quale debba essere il contenuto della prova che l’assicuratore del responsabile di un sinistro in itinere deve fornire, per evitare il pagamento in favore del danneggiato di somme già corrisposte da INAIL.
La surrogazione dell’assicuratore sociale
Il danneggiato, che ha già ottenuto il pagamento dell’indennizzo, perde la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento già coperta dall’indennità versata dall’INAIL, per la quale l’Istituto potrebbe agire in rivalsa, essendosi surrogato ex lege, in applicazione dell’art. 1916 c.c., nei diritti del danneggiato verso il responsabile civile e, in ambito di RCA, verso la sua Compagnia di assicurazione (cfr. Cassazione civile, sezione III, ordinanza n. 16580 del 20 giugno 2019). La surrogazione legale si realizza ipso facto al momento del pagamento effettuato dal surrogante nelle mani del creditore originario (danneggiato), a prescindere da qualsiasi manifestazione di volontà del danneggiato o dell’assicuratore (cfr. Cassazione civile, sezione VI n. 24509 del 1/10/2019).
La ratio
Ed infatti, ad avviso degli Ermellini, «il codice condiziona il subingresso (del surrogante) al semplice fatto del pagamento dell’indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere, a tal fine, la previa comunicazione da parte dell’assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile». L’assicuratore, il quale abbia pagato l’indennità, si surroga nei diritti dell’assicurato verso il terzo danneggiante ex art. 1916 c.c. (che trova applicazione anche in favore degli enti esercenti le assicurazioni sociali), beneficiando – per effetto del pagamento dell’indennità – di una sostituzione personale ope legis di detto assicuratore all’assicurato -danneggiato nei diritti di quest’ultimo verso il terzo responsabile del danno.
La non cumulabilità vale dalla surroga (anche senza rivalsa)
Con particolare riferimento alla non cumulabilità di quanto indennizzato da INAIL, si precisa che, stante la perdita in capo al danneggiato della legittimazione ad agire per la parte di danno già ammessa all’assistenza offerta dall’istituto, il responsabile civile o la sua assicurazione non devono provare di aver già restituito ad INAIL la somma versata da quest’ultima al danneggiato a titolo di indennizzo. La surrogazione legale di INAIL, infatti, prescinde dall’avvenuta corresponsione (rimborso) in favore dell’istituto delle corrispondenti somme da parte del responsabile o del suo assicuratore.
La prova richiesta
Al responsabile civile o alla sua assicurazione, per far accertare la carenza di legittimazione attiva del danneggiato, relativamente alla parte di danno “coperta” dall’indennizzo di INAIL, sarà sufficiente produrre la comunicazione con la quale l’istituto dichiara di aver erogato l’indennità e indica analiticamente le somme corrisposte e le voci di danno cui esse si riferiscono. Secondo i Giudici della Suprema Corte, infatti, tale documento – la dichiarazione di INAIL con la specificazione delle voci di danno indennizzate –, farà fede fino a querela di falso del fatto che l’istituto ha erogato le somme indicate a titolo di indennizzo, con la conseguenza che il danneggiato nulla potrà opporre all’eccezione di carenza di legittimazione attiva con riferimento alle stesse, proposta nei suoi confronti dal responsabile civile o dalla assicurazione RCA di quest’ultimo.
La pronuncia delle Sezioni Unite
Tale tesi, posta dal Giudice di legittimità a fondamento dell’ordinanza in commento, trova conferma nella precedente sentenza della Cassazione a S.U. n. 12566 del 22 maggio 2018, nella quale gli Ermellini statuivano che «nelle assicurazioni sociali, quando l’istituto comunica al terzo responsabile che il caso è stato ammesso all’assistenza prevista dalla legge ed agli indennizzi e lo preavverte della volontà di esercitare il diritto di surroga, la certezza e l’automatismo delle successive prestazioni sono elementi sufficienti per integrare i presupposti richiesti dall’alt. 1916 cod. civ. e determinano l’impossibilità, per il terzo responsabile, di opporre eventuali successivi accordi intervenuti con il danneggiato; in caso di esercizio da parte dell’INAIL dell’azione di surroga (che rappresenta una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito del danneggiato) nei confronti del responsabile del danno, il credito del leso si trasferisce all’istituto previdenziale per la quota corrispondente all’indennizzo assicurativo da questo corrisposto, con la conseguenza che l’infortunato perde, entro tale limite, la legittimazione all’azione risarcitoria, conservando il diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa» (cfr. Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 14362 del 27 maggio 2019 e n. 16580 del 20 giugno 2019).
Conclusioni
Dal punto di vista pratico, l’assicurazione per la RCA del danneggiante, chiamata a risarcire i danni derivati da un sinistro in itinere, potrà ottenere l’applicazione dell’istituto della compensatio lucri cum damno, con la conseguente decurtazione del danno risarcibile delle voci già indennizzate in favore del danneggiato, producendo in giudizio, o chiedendo l’esibizione, della comunicazione con la quale INAIL dichiara di avere ammesso il danneggiato all’assistenza dell’istituto, specificando le voci di danno coperte da detto indennizzo.