Lo ribadisce la Suprema Corte con l’ordinanza n. 24473 depositata il 4 novembre 2020 precisando che è inutile attribuire nomi diversi a pregiudizi identici solo per duplicare il risarcimento.

di L. Petri e MR. OLIVIERO

Nel solco della prorompente sentenza n. 7313/18 (c.d. Decalogo), continuano gli interventi della Cassazione in tema di risarcimento del danno non patrimoniale. Costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico (da intendersi come danno dinamico – relazionale) e del danno c.d. “esistenziale”.

Il danno morale

Al contrario non costituisce una duplicazione l’attribuzione di un importo a titolo di danno morale per la sofferenza interiore subita dal danneggiato. Perché bisogna valutare la natura unitaria del danno non patrimoniale, tenendo conto di tutte le conseguenze lesive del sinistro.

Il caso

La vicenda trae origine da un sinistro causato dalla caduta di un ponteggio in occasione di lavori di installazione di pannelli solari su una abitazione. Il danneggiato riportava una invalidità permanente del 65% e si rivolgeva al Tribunale per ottenere la liquidazione dei danni subiti.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale, pur riconoscendo il concorso di colpa del danneggiato ex Art. 1227 Codice Civile, condannava il proprietario dell’immobile a un corposo risarcimento danni, già detratto quanto corrisposto dall’assicuratore sociale.

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