Non è risarcibile il danno da perdita immediata della vita: lo ha confermato la sesta sezione della Corte di cassazione nella recente ordinanza n. 21508 del 6 ottobre 2020. Stiamo parlando, naturalmente, del c.d. «danno tanatologico» (dal greco thànatos: «morte.), ovverosia del danno che soffrirebbe il soggetto deceduto per il fatto stesso di essere privato della vita. Nulla a che vedere, dunque, col cd. «danno parentale», che è invece quello subito dai familiari per la perdita del rapporto con il defunto, e che è pacificamente risarcibile secondo i criteri tabellari in uso. Ora, non pochi interpreti, anche autorevoli, sostengono che, poiché la vita è un diritto, la sua soppressione deve costituire un danno.


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