IL VOSTRO QUESITO

Il presente quesito riguarda la figura dell’intermediario assicurativo iscritto all’elenco annesso al Rui che si avvale, nello svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, di collaboratori di primo e secondo livello iscritti nella sezione E del Rui.
Nell’attuale situazione di emergenza lo smart working è una prerogativa per continuare a svolgere la propria attività. Tuttavia la possibilità di utilizzare risorse che lavorano da casa sta diventando sempre più diffusa in tutti i settori. Sorgono però dei dubbi in merito alla qualificazione di alcune figure che operano nel settore assicurativo.
I collaboratori di secondo livello (per esempio di una concessionaria) che operano all’interno dei locali dell’intermediario non hanno obbligo di iscrizione al Rui. Obbligo invece previsto per quelli che operano all’esterno dei locali. Nell’attuale situazione, e nell’ipotesi di utilizzo dello smart working in situazione anche normali, come vanno considerati questi collaboratori? Trovandosi fisicamente a casa possono ancora essere ritenuti operanti all’interno dei locali dell’intermediario? O necessitano di iscrizione al Rui per poter in futuro usufruire del lavoro in smart working?

L’ESPERTO RISPONDE


L’articolo 48 del Regolamento Ivass 40/2018 prevede al comma 1 che:
“Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro possono avvalersi, per lo svolgimento dell’attività di distribuzione all’interno dei propri locali, di addetti per i quali abbiano preventivamente accertato:
a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione”
L’utilizzo da parte di un intermediario di primo livello (iscritto al Registro in sezione A, B, D, F) di un addetto non iscritto alla sezione E è subordinato allo svolgimento esclusivo dell’attività di distribuzione assicurativa all’interno dei locali dell’intermediario stesso che se avvale.
La “ratio” della norma sta nel presupposto, dalla stessa Ivass confermato, che l’addetto intermedia sotto la responsabilità diretta dell’intermediario nei cui locali svolge l’attività, che è responsabile del suo operato nei confronti dei clienti.
Una parziale conferma si può trovare nell’articolo 11 del medesimo regolamento in tema di assicurazione di Rc professionale che l’intermediario ha l’obbligo di contrarre, che precisa che il contratto deve:
“garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di distribuzione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell’intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le società iscritte nella sezione E e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura”
Questa è la premessa.
Veniamo al caso di un dipendente non iscritto nella sezione E del Registro che svolge attività di distribuzione assicurativa in smart working a causa dell’emergenza Covid 19 attualmente in atto.
E’ opportuno precisare subito che questo caso non è disciplinato dal codice delle assicurazioni e dal conseguente regolamento Ivass 40/2018.
E’ possibile però affermare che un addetto, proseguendo la sua attività di intermediazione in smart working – anzichè dall’interno dei locali – non incontra i clienti, ma gestisce con essi la relazione attraverso strumenti di comunicazione audio e video.
I clienti potrebbero addirittura non avere la percezione del luogo fisico in cui si trova il loro interlocutore: questo dipende dalla tecnologia utilizzata nell’ambito dello smart working.
La definizione di smart working (lavoro agile) si trova nella Legge 81/2017 che, all’art.18, viene definito come svolgimento dell’attività lavorativa in parte all’esterno e in parte all’interno dei locali aziendali, e viene precisato che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Forse è proprio questo il punto da sottolineare: nel lavoro agile l’intermediario di primo livello è – per analogia – responsabile della attività di intermediazione del proprio addetto che non è fisicamente presente nei locali, ma opera a distanza, magari dalla propria abitazione.
Si potrebbe affermare che se le modalità di svolgimento del lavoro sono identiche a quelle con cui veniva prestato all’interno dei locali non dovrebbe essere richiesta l’iscrizione al registro nella sezione E, ma questa è una libera e un pò forzata interpretazione del dettato normativo che potrebbe forse essere validata in questo periodo emergenziale ove l’intermediario, in qualità di datore di lavoro, abbia provveduto preventivamente a definire, con un documento scritto, le modalità di svolgimento dell’attività di intermediazione da remoto con le stesse caratteristiche e operatività di svolgimento dell’attività all’interno dei locali, oltre che con gli stessi requisiti di sicurezza.
Siamo dunque nell’ambito di una interpretazione, in attesa che Ivass si pronunci eventualmente in merito alla questione.
E’ in ogni caso da ritenersi opportuno – a nostro parere, nell’incertezza interpretativa – iscrivere immediatamente al Registro nella sezione E tutti gli addetti che svolgono lavoro di intermediazione in smart working.
L’iscrizione al Rui non implica alcun ulteriore adempimento se non quello di una comunicazione formale all’Ente di vigilanza da inviare con le consuete modalità regolamentari.