IL VOSTRO QUESITO
Il presente quesito riguarda la figura dell’intermediario assicurativo iscritto all’elenco annesso al Rui che si avvale, nello svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, di collaboratori di primo e secondo livello iscritti nella sezione E del Rui.
Nell’attuale situazione di emergenza lo smart working è una prerogativa per continuare a svolgere la propria attività. Tuttavia la possibilità di utilizzare risorse che lavorano da casa sta diventando sempre più diffusa in tutti i settori. Sorgono però dei dubbi in merito alla qualificazione di alcune figure che operano nel settore assicurativo.
I collaboratori di secondo livello (per esempio di una concessionaria) che operano all’interno dei locali dell’intermediario non hanno obbligo di iscrizione al Rui. Obbligo invece previsto per quelli che operano all’esterno dei locali. Nell’attuale situazione, e nell’ipotesi di utilizzo dello smart working in situazione anche normali, come vanno considerati questi collaboratori? Trovandosi fisicamente a casa possono ancora essere ritenuti operanti all’interno dei locali dell’intermediario? O necessitano di iscrizione al Rui per poter in futuro usufruire del lavoro in smart working?
L’ESPERTO RISPONDE

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