Pagina a cura di Benito Fuoco e Nicola Fuoco
Assicurarsi contro la perdita degli uomini chiave dell’impresa non solo tutela l’attività aziendale, ma conviene anche fiscalmente. Nella prassi, è frequente che le compagnie assicuratrici propongano alla società la stipula delle cosiddette polizze key man (uomo chiave), ossia contratti che assicurano il rischio morte dell’amministratore (o degli amministratori), ritenuto fondamentale per l’azienda (vale a dire soggetto senza il quale l’attività faticherebbe a proseguire), in quanto la perdita del key man rappresenta un fattore di rischio da tenere in adeguata considerazione. Ma da dove arriva la convenienza? Portando in deduzione il relativo costo e beneficiando, dunque, della conseguente riduzione fiscale. Per conservare la deducibilità, tuttavia, devono essere osservati degli accorgimenti nella strutturazione della polizza. Vediamo come.

Quando il key man è anche un amministratore della società, le parti possono stabilire di accantonare un fondo Tfm (Trattamento di fine mandato) da utilizzare per stipulare una polizza vita con accumulo di capitale; di più: non vi sono precisi limiti quantitativi sulle somme da accantonare. Rispetto al Tfr, infatti, per il Tfm non esiste alcuna norma di riferimento, e di conseguenza non c’è limitazione all’ammontare.

Le modalità di comportamento e la deducibilità di tali accantonamenti sono però rinvenibili dall’ordinanza della Cassazione n.17367/2020 e dalla giurisprudenza di merito (Ctp Agrigento sentenza n.1840/2015 e Ctr Veneto sentenza n.216/2016), nonché dalla prassi integrata con le norme di riferimento. Ma procediamo con ordine.

L’accantonamento per il trattamento di fine mandato di amministratore è deducibile dal reddito della società a condizione che sia deliberato con data certa anteriore all’inizio del rapporto. Come stabilito dalla cassazione nella citata ordinanza n. 17367/2020, non ci sono limiti sulle somme da accantonare nel fondo, che possono essere gestite sulla base di accordi conclusi e sottoscritti tra cui compete, senza alcun dubbio, anche quello di stipulare una polizza vita «mista» con accumulo di capitale. Negli accordi tra le parti si può prevedere che l’utilizzo di questo «fondo Tfm» per stipulare una polizza comporti dei vantaggi sia per il key man che per la società; la polizza può essere strutturata in questo modo:

– il contraente è l’azienda, ed è opportuno vietare espressamente, sin dal principio, qualunque cambio di contraenza (contraente bloccato);

– l’assicurato è il key man, che presta il consenso;

– la beneficiaria è l’azienda, tuttavia, si prevede che, nel caso in cui non si verifichi l’evento per cui ci si è assicurati (premorienza del key man) sino allo scioglimento del rapporto, le somme accumulate in virtù del premio «risparmio» (e rivalutate dalla gestione finanziaria) vengano corrisposte al key man quale trattamento finale (trattamento di fine mandato); anche in tal caso, v’è il divieto di cambio del beneficiario (beneficiario bloccato);

– in sostanza, la polizza prevede una beneficiaria, ovvero l’azienda, nel caso si verifichi l’evento per cui si è assicurata (la premorienza del key man), e il key man stesso, nel caso in cui l’evento morte non si verifichi e avvenga lo scioglimento del rapporto tra azienda e key man (doppia linea);

– la durata della polizza è quindi legata alla durata del rapporto con il key man e non è possibile un riscatto anticipato (no riscatto); in tale ambito, la polizza deve prevedere che, nel caso in cui l’azienda smetta di versare i premi, essa vada in stato di riduzione;

– il versamento del premio annuo è suddiviso, come in una classica polizza mista, in una parte «rischio» (che è il premio che determina l’indennità spettante all’azienda in caso di verificarsi dell’evento) e in una parte «risparmio» (che è accumulo di capitale);
– la destinazione variabile del capitale generatosi con la parte «risparmio» del premio è la peculiarità della polizza, poiché, in caso di verificarsi dell’evento, esso spetta all’azienda, mentre in caso di scioglimento del rapporto, senza che sia intervenuto l’evento morte, esso spetta al key man, configurandosi come una remunerazione finale (destinazione variabile del capitale accumulato col premio risparmio)

La legittimità del comportamento trae conferme anche nell’ambito dell’amministrazione finanziaria; infatti nella risoluzione 124/E/2017 questa afferma che l’ammontare di fine mandato vada determinato secondo criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla realtà economica dell’impresa. Gli accordi tra la società e il key man sull’impiego delle somme, come sancito dalla Cassazione, può essere stabilito tra le parti che hanno reciproca convenienza sulla disposizione delle somme (Tfm) e non vi sono dubbi sulla deducibilità. Una polizza costruita con le caratteristiche di cui sopra presenta diversi vantaggi, in termini di deducibilità integrale delle somme versate, copertura massima del rischio (in caso di morte, l’azienda ritorna in possesso anche del capitale, rivalutato dalla gestione finanziaria) tassazione agevolata in capo al key man (nel caso in cui non si verifichi l’evento morte). In definitiva, la polizza diventa appetibile.

In particolare, la polizza è appetibile per l’azienda che porta in deduzione l’intero versamento, parte «rischio» e parte «risparmio». Dal punto di vista della deducibilità del costo, infatti, l’azienda porta in deduzione integralmente sia la parte «rischio» che la parte «risparmio», dunque l’intero capitale versato all’assicurazione.

La copertura del rischio è massima, se si verifica l’evento l’azienda si reimpossessa del capitale e incassa l’indennità. Dal punto di vista della copertura del rischio, invece, il vantaggio sta nel fatto che in caso di verificarsi dell’evento per cui si è assicurata, l’azienda incassa sia l’indennità (derivante dal pagamento del premio «rischio») sia parte del capitale accumulato e rivalutato (per effetto della gestione finanziaria, sulle somme versate quale premio risparmio). La copertura del rischio è piena e totale, così che, qualora l’evento si verifichi, l’azienda potrà contare sia in parte sull’indennità che sul capitale accumulato e rivalutato.

Infine, nessuna tassazione ordinaria, annuale sul key man, ma eventuale tassazione finale, agevolata. Dal punto di vista del key man, il vantaggio consta nel fatto che non subisce alcuna tassazione, anno per anno, del benefit (poiché non si configura affatto un benefit per il manager, ma soltanto una eventuale remunerazione finale). Di contro, qualora non si verifichi l’evento morte, il key man incassa le somme beneficiando del regime agevolato della tassazione separata.

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La deducibilità fiscale è protetta dalle condizioni della polizza
Per quale motivo questo tipo di polizza consente la deducibilità integrale dei premi? La risposta è che la parte «risparmio» (quella più in bilico, da un punto di vista fiscale) viene incassata dall’azienda soltanto se si verifica l’evento per cui si è assicurata: il suo eventuale rimborso all’azienda è esclusivamente una conseguenza del verificarsi dell’evento per cui ci si è assicurati, dunque, per definizione, un ristoro del danno subito e della manifestazione concreta del rischio.

Quindi, l’azienda può rientrare in possesso delle somme versate a premio risparmio, nel solo caso in cui si verifica l’evento per cui si è assicurata. Non v’è altra via, infatti, per cui l’azienda possa rientrare in possesso di tali somme, se non il manifestarsi concreto dell’evento a rischio: per cui non è un accumulo di capitale (il che presupporrebbe la possibilità di rientrare delle somme, anche in caso di non verificarsi dell’evento) ma una somma esclusivamente destinata all’eventuale ristorazione del danno subito.

D’altronde, qualora l’evento non si verifichi, allo scioglimento del rapporto le somme vengono destinate al key man, e non all’azienda: in tal caso, i premi risparmio si qualificherebbero come un accantonamento annuale, per un trattamento retributivo finale (risultando pertanto deducibili).

La deducibilità fiscale è dunque protetta dalle condizioni della polizza, che consistono nel contraente bloccato, nei beneficiari bloccati, nel divieto di riscatto e nella destinazione del capitale al key man allo scioglimento del rapporto (al non verificarsi dell’evento morte); in definitiva, l’azienda incassa le somme soltanto se si manifesta il rischio.

Tassazione solo alla fine e agevolata per il key man. Altro vantaggio fiscale è la tassazione per il key man. Costui non subisce alcuna tassazione ordinaria, anno per anno, del benefit: non si tratta, infatti, di un benefit ma, al limite, in caso non verificarsi dell’evento, di un trattamento retributivo finale e, come tale, soggetto al regime di tassazione separata soltanto al momento finale della sua erogazione; il key man resta protetto al contempo da qualunque ripercussione di tipo fiscale che possa gravare sulla sua persona. Ciò a differenza della tradizionale polizza con beneficiari gli eredi, ove il key man è gravato anno per anno di imposte e contributi sul valore a lui spettante quale compenso integrativo.

Da ultimo, rispetto al classico «Trattamento di fine mandato», che è deducibile ma, non essendovi dei parametri stabiliti dal legislatore, si può incorrere in contestazioni fiscali riguardanti la misura dell’importo stesso, con questa strutturazione della polizza il problema viene superato, poiché la misura degli accantonamenti è parametrata e stimata in base allo scopo primario della polizza, che è quello di coprire il rischio per la perdita del key man.

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