di Andrea Bongi
Per asseverare il superbonus servono polizze ad hoc. L’ipotesi di procedere con l’ampliamento della polizza per rischi professionali già in essere non appare infatti percorribile. La costruzione di una polizza tipo, specificatamente destinata alla copertura dei rischi che gli asseveratori si assumono, incontra però alcune difficoltà tecniche dovute alla farraginosa definizione normativa del rischio assicurabile e del computo, a scalare, dei massimali previsti.

Sono queste le principali novità sullo specifico tema emerse nel corso della sessione pomeridiana del Festival delle assicurazioni di Milano Finanza dal titolo «Superbonus 110%, la compagnia ristruttura la casa».

Le difficoltà nel costruire un prodotto assicurativo ad hoc destinato ai professionisti asseveratori del superbonus, sono state evidenziate da Umberto Guidoni, direttore business di Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici). Si tratta di problematiche relative sia alla previsione normativa di un massimale di copertura di tipo mobile, variabile cioè sulla base del numero delle pratiche asseverate e dalla necessità di prevedere un congruo periodo temporale di copertura postuma del rischio (almeno cinque anni).

Ania, per conto delle compagnie assicurative, ha precisato Guidoni, è al lavoro per far correggere il testo normativo e rendere più chiaro, dal punto di vista della tecnica assicurativa, cosa debba intendersi con il termine di «massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni», utilizzato dal legislatore nel comma 14 dell’art. 119 del dl Rilancio.

In attesa dei suddetti interventi o perlomeno di chiarimenti in via interpretativa, le compagnie assicurative si stanno comunque muovendo offrendo ai tecnici che ne fanno richiesta, i prodotti necessari ai fini del rilascio delle suddette asseverazioni e attestazioni necessarie ai fini del superbonus.

Il ruolo delle compagnie assicurative in ambito 110% non si limita però soltanto al confezionamento delle nuove polizze per le asseverazioni tecniche.

C’è molto fermento anche per quanto riguarda la possibilità prevista dal comma 4 dell’articolo 119 del dl Rilancio che ha introdotto particolari tipologie di polizze assicurative che danno diritto ad una detrazione fiscale pari al 90% del premio annuo pagato. Si tratta, in dettaglio, di polizze assicurative di copertura del rischio sismico degli edifici, stipulate subito dopo aver effettuato gli interventi ammessi al superbonus, con cessione del credito d’imposta ad una compagnia di assicurazione.

Queste particolari polizze, grazie alla loro appetibilità fiscale, potrebbero contribuire a far crescere la percentuale di immobili oggetto di copertura del rischio sismico che nel nostro paese si posiziona su livelli bassissimi (2/3% degli immobili esistenti).

Per le principali compagnie assicurative italiane, il 110% e gli altri bonus fiscali dell’edilizia disciplinati dal dl Rilancio, costituiscono anche un’opportunità di business nell’ottica delle operazioni di cessione dei crediti fiscali.

Molte compagnie fanno parte di gruppi bancari o sono esse stesse anche istituti bancari per cui la creazioni di prodotti ad hoc per l’acquisto dei crediti e la fornitura di servizi assicurativi, costituisce una evidente ed importante opportunità di business.

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