Le caratteristiche della liquidazione equitativa sono confermate dalla sentenza n. 23661 pubblicata il 27 ottobre dalla Terza Sezione Civile della Cassazione.

GIURISPRUDENZA

di G. Begani, M. Schiavone, MR. OLIVIERO

Il caso

La ricorrente per Cassazione aveva, nel primo e nel secondo grado di giudizio, chiesto ai Giudici di merito la condanna della resistente al risarcimento, ai sensi dell’art. 2043 c.c., del danno alla salute, al buon nome ed all’immagine, asseritamente subiti, in conseguenza della pubblicità dell’iscrizione ipotecaria sull’immobile di sua proprietà, eseguita nell’interesse della resistente a garanzia di un debito, contestato dalla presunta debitrice sia nella sua esistenza che nella sua entità.

La decisione dei giudici di merito

I giudici di merito, pur avendo, nella sostanza, riconosciuto l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, avevano negato alla ricorrente il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2043 del Codice Civile: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno», di cui quest’ultima aveva richiesto la liquidazione in via equitativa, per non avere la danneggiata fornito elementi utili a dimostrare l’esistenza e l’entità del danno alla salute, al buon nome ed all’immagine.

La decisione della Cassazione

equitativaLa ricorrente aveva impugnato dinnanzi alla Suprema Corte tale decisione, rimproverando ai Giudici di merito di non aver valutato quanto da lei allegato, in relazione al fatto che l’iscrizione di ipoteca sull’unico immobile di sua proprietà fosse riportata nei pubblici registri e che tale circostanza fosse idonea e sufficiente a provare l’esistenza e l’entità del pregiudizio arrecato al suo buon nome, alla sua immagine e, conseguentemente alla sua salute per lo stress, l’ansia ed il turbamento che ne sarebbero derivati. Pronunciandosi sul punto a sfavore della ricorrente, la Cassazione ha confermato la correttezza della motivazione allegata dai Giudici di Merito, i quali avevano rigettato la pretesa della danneggiata, concludendo che il pregiudizio lamentato dalla stessa non fosse configurabile in re ipsa, in dipendenza dell’accertamento dell’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria.

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