Pagina a cura di Luca Nisco
Chi volesse cedere il credito fiscale maturato dopo interventi di riqualificazione è dinanzi a un bivio. Può, infatti, affidarsi a esperti e tecnici scegliendo tra pacchetti «chiavi in mano» o servizi di documentazione. E in questo contesto assume sempre più un ruolo fondamentale il general contractor, ossia una sorta di contraente unico.

Il superbonus 110 entra nel vivo e gli operatori interessati a entrare nel business della maxi-detrazione sono al lavoro per finalizzare partnership e offerte commerciali, che risultano essere particolarmente interessanti per i contribuenti che vogliono migliorare l’efficienza energetica o sismica dei loro immobili.

Banche e intermediari finanziari sono particolarmente attivi sul versante dei soggetti che si propongono quali acquirenti dei crediti di imposta. Per essere pronti a servire la clientela intenzionata a trasferire le masse di crediti già maturati ovvero in fase di maturazione questi soggetti stanno lavorando alla costituzione di apposite partnership con professionisti del mondo legale e fiscale nonché di quello tecnico-specialistico. La trasversalità delle competenze è, infatti, uno degli elementi caratterizzanti delle varie proposte commerciali già presenti sul mercato, riconducibili essenzialmente a due modelli di servizio: (i) un modello full service e (ii) un modello due diligence.

La modulabilità e duttilità dei modelli di servizio appare, peraltro, un elemento dirimente nell’orientare i clienti intenzionati a trasferire le proprie posizioni creditorie.
Il modello cosiddetto full service. Il cliente viene accompagnato sin dalla fase di ideazione e progettazione dei lavori (che possono afferire anche a fattispecie agevolate diverse da quelle che danno diritto alla maxi-detrazione del 110%) lungo tutto l’iter che conduce alla venuta a esistenza, in sede di Sal (Stato avanzamento lavori) ovvero a completamento lavori, del credito d’imposta. I servizi offerti vanno, dunque, dall’intervento di tecnici specializzati per le verifiche preliminari e il rilascio, ancora una volta in sede di Sal ovvero a completamento lavori, delle asseverazioni e attestazioni previste dall’art. 119, comma 13, del decreto Rilancio, sino all’apposizione del visto di conformità previsto, ai fini dell’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, dal comma 11 del medesimo articolo.

Tali attività vengono svolte direttamente in favore degli aventi diritto all’agevolazione (committenti dei lavori) in virtù di specifici incarichi professionali, i cui onorari sono espressamente inclusi dall’art. 119 del decreto Rilancio nelle spese ammesse alla detrazione al 110%. Gli aventi diritto all’agevolazione, pertanto, potranno recuperare anche tali spese al momento dell’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o del pagamento dei fornitori attraverso il meccanismo dello sconto in fattura, avendo a disposizione anche una corsia privilegiata da parte delle banche, per essersi avvalsi dei partner professionali di fiducia di queste ultime.

Il modello cosiddetto di due diligence. I contribuenti e le imprese che hanno già eseguito gli interventi agevolati (lo stesso può dirsi per gli interventi ancora da effettuare, per i quali non vi è intenzione di utilizzare i servizi dei partner della banca ma quelli di professionisti di propria fiducia) mettono a disposizione dei potenziali cessionari la documentazione relativa agli interventi effettuati, sì da consentirne la validazione, sempre per il tramite dei professionisti/partner dei cessionari, e potere procedere con la successiva cessione.

Il ruolo del general contractor. Sul versante dei soggetti aventi diritto all’agevolazione nonché delle imprese che eseguono gli interventi, interessate a cogliere le opportunità del superbonus 110, la numerosità degli adempimenti e la pluralità dei soggetti da coinvolgere nella filiera dei lavori ai fini della realizzazione di un intervento agevolabile al 110% può, però, rendere difficilmente sostenibili i correlati oneri, in particolare per artigiani e imprese non particolarmente strutturate. È per questo motivo che sempre più artigiani e imprenditori si avvalgono dell’opera di un unico soggetto che raggruppa e coordina non solo le imprese chiamate a effettuare gli interventi ma anche i professionisti necessari alla predisposizione della documentazione, proponendo ai contribuenti che intendono avvalersi dell’agevolazione superbonus 110 dei pacchetti inclusivi di tutti i servizi necessari. Tali figure, definite a seconda delle ipotesi main contractors o general contractors, intervengono con varie modalità nella filiera dei prestatori di opere e servizi nei confronti dei committenti dei lavori, proponendosi a questi ultimi come unici interlocutori e, dunque, unici emittenti delle fatture che verranno saldate per il tramite dello sconto in fattura o della cessione del credito, con una semplificazione assai evidente. In tali casi, la fatturazione nei confronti del contribuente dovrebbe, però, avvenire senza applicazione di margini o commissioni ulteriori per remunerare i servizi del main/general contractor, dal momento che questa tipologia di costi pare collocarsi al di fuori del perimetro di quelli ammessi all’agevolazione da parte del decreto Rilancio, anche alla luce dell’interpretazione offerta dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 24/2020. E infatti, la circolare n. 24/2020 al paragrafo 5 (spese ammissibili al superbonus) non menziona tali costi tra quelli che originano il diritto alla detrazione.

D’altro canto, al fine di rendere perfettamente trasparente l’operato dei main/general contractors e consentire una corretta verifica ai soggetti deputati al controllo della congruità dei costi, in primo luogo agli attestatori ma anche ai soggetti che appongono il visto di conformità, sarà opportuno predisporre una documentazione di supporto il più possibile analitica circa le voci che compongono le fatture «uniche» (rendendo, dunque, evidente, la quota di costo riferibile a ciascuno dei fornitori e dei professionisti intervenuti). Una volta acquisito o comunque maturato il credito, i main/general contractors potranno porsi nei confronti delle banche e degli altri istituti finanziari quali cedenti di un unico e omnicomprensivo credito di imposta. Ciò detto, una delle questioni meritevoli di approfondimento e di un auspicabile prossimo chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate riguarda la possibilità che, al fine di rendersi effettivamente collettori di tutti i costi (e, quindi, dei correlati crediti) relativi all’intervento, includendovi anche i costi per gli onorari dei professionisti che il decreto Rilancio richiede che intervengano nelle procedure, i main/general contractors semplifichino gli adempimenti in capo ai committenti dei lavori provvedendo in nome e per conto di questi ultimi a saldare le fatture emesse dai professionisti. Le anticipazioni eventualmente effettuate in nome e per conto dei committenti verrebbero a questi ultimi riaddebitate in sede di fatturazione complessiva da parte del general contractor ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 3), del dpr n. 633/1972, sì da consentire l’applicazione dello sconto in fattura sull’intero importo dell’intervento, evitando una frammentazione di crediti e una proliferazione di comunicazioni all’Agenzia delle entrate a fronte di un unico intervento. Del resto, la possibilità che il pagamento di determinate spese agevolate avvenga da parte di un ordinante terzo è già stata avallata dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 17/2015, con la quale è stato chiarito che qualora il soggetto ordinante il pagamento sia diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale «beneficiario» della detrazione, l’agevolazione spetta a tale ultimo soggetto «ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa». La circolare n. 19/2020, peraltro, ha confermato che tale chiarimento, fornito in relazione a spese per interventi di recupero edilizio, è applicabile anche alle spese per le quali spetta la detrazione per risparmio energetico, tra le quali non vi sarebbe ragione alcuna di escludere quelle che accedono al superbonus 110.

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