IL VOSTRO QUESITO

Come si comportano le compagnie per l’RCA nel caso di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo?
Quali sono gli orientamenti giurisprudenziali attuali?
In ufficio siamo arrivati a tante conclusioni diverse e vorremmo un chiarimento da una fonte “affidabile”. Su internet si trova di tutto e il contrario di tutto.

L’ESPERTO RISPONDE

Il fermo amministrativo, chiamato anche “ganasce fiscali“, è posto in essere in seguito al mancato pagamento di tributi e imposte da parte del proprietario del veicolo. Tale procedura trova applicazione per tutti i veicoli a motore intestati al debitore come autovetture, motocicli, veicoli industriali e commerciali, autobus, macchine agricole e varie. Il fermo amministrativo comporta il divieto di circolazione su strada, l’impossibilità di radiarlo dai pubblici registri, di demolirlo o di esportarlo ma non anche di venderlo. La violazione di queste norme prevede una sanzione amministrativa che oscilla da € 1.988 a 7.953 oltre al successivo sequestro del mezzo.

A rigor di logica l’assicurato contraente avrebbe diritto di sospendere la polizza dal momento che il veicolo non può circolare e che il primo comma dell’art. 122 del C.d.a. prevede che “1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico“.

In linea di massima non vi è un preciso obbligo da parte dell’assicuratore di accertare la sussistenza del fermo amministrativo e tale circostanza meramente “amministrativa” non può ritenersi avente alcuna rilevanza come aggravamento del rischio e pertanto neppure incide sul relativo premio.

A ciò va aggiunto che la Corte di Giustizia europea, con sentenza emessa dalla Grande Sezione il 4 Settembre 2018 nella causa C807-17, ha stabilito l’obbligo di copertura assicurativa per tutti i veicoli, anche se fermi in area privata ad uso privato.

Alla luce di quanto sopra e soprattutto della richiamata sentenza della Corte Europea (per la quale l’IVASS ha già proposto al M.I.S.E. di apportare le opportune modifiche al Codice delle assicurazioni e al regolamento sull’obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al D.M. 86/2008), dovrebbe ritenersi sussistere l’obbligo di assicurazione della R.C.A. anche per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo.

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