Ancora novità giurisprudenziali per il risarcimento al terzo trasportato

La Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di sinistro in cui sia rimasto coinvolto un solo veicolo (nella specie motociclo uscito di strada autonomamente) il terzo trasportato che ha subito danni non può agire direttamente contro la compagnia che assicura il vettore, bensì dovrà rivolgersi al proprietario ed al conducente del mezzo ai sensi degli artt. 2043 e 2054 del codice civile.

Questo perché l’art. 141 cds, pur nell’intento di agevolare il terzo trasportato ad ottenere il risarcimento, non ponendogli a carico l’onere di individuare il responsabile, presuppone sempre e comunque la necessità di due responsabili ovvero la presenza di almeno due veicoli, indipendente dal verificarsi di uno scontro tra loro o di una turbativa.

Corte di Cassazione sezione III, 08/10/20169 n. 25033

Maggiori approfondimenti nel numero di Novembre di ASSINEWS, articolo a cura di Bianca Pascotto.

Terzo trasportato