Nella responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico/giuridico.

Nel caso oggetto di decisione è stata confermata la decisione dei giudici di merito che avevano diminuito del 30% il risarcimento spettante alla vittima di un sinistro, atteso che al momento dell’impatto non indossava la cintura di sicurezza.

Cassazione civile sez. VI, sentenza del 27/08/2019 n. 21747