In materia di trasporto e responsabilità del vettore aereo per fatto dell’esercente l’attività di handling, essa rientra funzionalmente, quale attività accessoria, nella complessiva prestazione dovuta dal vettore aereo, inserendosi nel procedimento esecutivo del contratto di trasporto, con conseguente attribuzione all’handler della qualifica di ausiliario del vettore stesso.

In ipotesi di perdita o avaria delle cose nella fase in cui si trovano nella custodia dell’ handler, per un verso vale l’affermazione della responsabilità contrattuale del vettore per il fatto colposo dell’ausiliario, ai sensi dell’art. 1228 c.c., con esclusione di quella personale dell’ausiliario medesimo (che può essere peraltro convenuto dal creditore a titolo extracontrattuale); e, per altro verso, vale l’applicabilità, nei confronti di entrambi, delle limitazioni di responsabilità e della complessiva più favorevole disciplina uniforme dettata dalle Convenzioni internazionali sul trasporto aereo.

Tribunale di Roma sez. XVII, sentenza dell’8 agosto 2019 n. 16212