La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. è incentrata sul nesso di causalità fra danno e res altrui e, pertanto, quale responsabilità da cosa in custodia, è integrata ove, per un verso, sia comprovato il nesso di causalità fra cosa custodita e danni e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato il fortuito, inteso quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso.

Tribunale di Roma sez. VII, sentenza del 10 giugno 2019, n. 12216

danni da cose in custodia