Ecco come si soppesa l’onorabilità. Le fake news diffuse in rete fanno lievitare l’indennizzo
A carico di chi diffama in media 26 mila di risarcimento
Pagine a cura di Antonio Ciccia Messia

La notorietà di chi diffama e il ruolo pubblico del diffamato fanno lievitare i risarcimenti a favore delle vittime e lo stesso capita in relazione alla maggiore risonanza mediatica delle offese; e i risarcimenti in caso di violazioni dell’onore individuale si collocano su una media di 26 mila euro.
Non è un’impresa facile, ma anche la reputazione delle persone deve essere prezzata nei tribunali. Anzi, più si diffondono e sono alla portata di tutti i mezzi di comunicazione facilmente accessibili e in grado di diffondere in un istante a livello planetario qualunque cosa salti in mente, più emerge prepotente l’esigenza della tutela risarcitoria di chi viene dileggiato, seppure postuma (dopo che il danno è fatto).
Tenta di razionalizzare l’approccio a un tema così scivoloso l’Osservatorio della giustizia civile di Milano, nell’ultima edizione delle tabelle per il calcolo del risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa.
Le tabelle milanesi, per arrivare alla quantificazione del danno, combinano parametri oggettivi e soggettivi e costruiscono cinque fasce, dalle diffamazioni di tenue gravità fino a quelle eccezionali. La forbice dei risarcimenti va da mille euro per la lesione più lieve a un massimo indefinito per le lesioni di eccezionale gravità. In sostanza si va da mille euro a una cifra non determinata.
L’esame della tabella dei risarcimenti può essere condotto su più livelli. Il primo livello è quello dell’opportunità stessa di una tabella standard; il secondo livello di analisi riguarda la valutazione dei parametri interni a ciascuna fascia; il terzo livello di analisi riguarda gli importi. La tabella con importi standard è certamente opportuna. Una tabella di riferimento costringe a motivare le ragioni per cui ci si adegua e ancor di più le ragioni per cui ci si discosta. La tabella, nella sua rilevanza statistica, riporta indizi del comune sentire collettivo applicato a una unità di misura, così da esprimere il valore di beni immateriali in un costo. Senza una tabella, il giudicante non ha altro riferimento che non il suo prudente apprezzamento, la sua saggezza, la sua sensibilità; con la tabella il giudicante ha un elemento esterno con cui rapportarsi e la tabella è il riassunto di tante sensibilità.
Il secondo livello di analisi è rappresentato dalla valutazione dei parametri interni alle singole fasce. Qui i problemi sono tanti: quali sono i parametri da prendere in considerazione? E se ce n’è più di uno, qual è la gerarchia tra i diversi parametri? Il terzo livello di analisi riguarda gli importi.
La tabella milanese ha cinque fasce; le prime tre coprono ciascuna una forbice di 9 mila euro, per arrivare a un massimo di 30 mila euro; la quarta fascia si stende per 19 mila euro (fino a 50 mila); l’ultima fascia non ha indicazioni se non il fatto che si superano i 50 mila euro.
Ci si può interrogare sulla congruità delle cifre e ci si può anche interrogare sulla plausibilità di metodi alternativi, soprattutto al fine di dare seguito a parametri che riguardano l’autore della diffamazione. Se si prende in considerazione il dolo o la notorietà del danneggiante, si potrebbe prendere in considerazione anche il reddito e il patrimonio di quest’ultimo e determinare una progressività del risarcimento, per esempio calcolato in percentuale sulla capacità patrimoniale del responsabile. In altre parole, qualora si introducano elementi del calcolo del danno che dipendono da caratteristiche dell’offensore, allora diventa quasi conseguenziale pensare alla logica di un risarcimento che abbia portata disincentivante rispetto a future offese.
Quanto vale l’onorabilità. Dieci tappe per soppesare l’onorabilità. Conta chi è l’aggressore e chi è l’aggredito; si cerca di capire quali siano le conseguenze subite non necessariamente sul piano professionale, ma anche sulla qualità della vita. Così decidono i tribunali italiani, le cui sentenze formulano motivazioni incentrate sulle circostanze descritte dalle tabelle milanesi, che si riassumono qui di seguito.
Notorietà dell’aggressore. Se il diffamante è persona famosa il prezzo della reputazione della vittima cresce.
Ruolo e riconoscibilità della vittima. Conta la carica pubblica o il ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato. Conta anche la sua riconoscibilità. Una scarsa riconoscibilità della vittima, per esempio non indicata per nome, o il lungo tempo trascorso tra fatto e richiesta danni deprimono l’importo del risarcimento.
Condotta diffamatoria. Si va a vedere se l’offesa ha colpito la sfera personale o professionale; se si tratta di una falsità e le modalità espressive; se siano state utilizzate espressioni ingiuriose, denigratorie o dequalificanti con uso del turpiloquio e anche il possibile rilievo penale della condotta.
Condotte reiterate. Il danno è più alto, per esempio, se si sono orchestrate campagne stampa.
Modalità di stesura dello scritto. Pesa la collocazione dell’articolo e dei titoli e lo spazio che la notizia diffamatoria occupa all’interno del contenitore (per esempio giornale, libro, dispositivi elettronici).
Dolo. Il responsabile potrebbe essere mosso da una particolare volontà di offendere.
Mezzo utilizzato. Alza l’asticella del risarcimento una maggiore diffusione del mezzo di comunicazione, ma è da evitare l’automatica equiparazione tra minor tiratura (o diffusività) e minor danno; conta il contesto di vita e di relazione del danneggiato.
Risonanza mediatica. Una fake news diffusa online o una notizia data a un’agenzia di stampa che la diffonde universalmente aumentano l’indennizzo.
Conseguenze. Si esaminano le ricadute sull’attività professionale e in genere sulla vita del diffamato.
Fatti pregressi. Vale di meno una reputazione già compromessa, come per esempio il coinvolgimento in procedimento penale.

Più difficile ottenere da parte dei giudici il riconoscimento di diffamazioni subite in rete
I social fanno storia a parte

Strada in salita per i vip e le persone comuni che denunciano le offese ricevute sui social. La strada penale non dà sempre soddisfazione a personaggi pubblici che si lamentano delle offese ricevute in rete o sui social. E tutto finisce con una archiviazione.
È successo a una influencer (Stella Manente), a un cantante rap (Fedez) e a una giovane donna di cui si è parlato per le frequentazioni con un noto politico (Karima El Mahroug, meglio nota come Ruby).
Nel primo caso il pubblico ministero ha ritenuto che la modella influencer abbia provocato le reazioni offensive diffuse in rete, poiché aveva denigrato le persone partecipanti a una manifestazione pubblica, il Gay Pride, invocando il ritorno di Hitler.
Più o meno lo stesso argomento è stato utilizzato da un altro giudice per archiviare le frasi scurrili ricevute da Ruby, che negava di essersi prostituita a dispetto di sentenze che dicevano il contrario.
Per il rapper Fedez, invece, l’archiviazione della sua querela è motivata dal fatto che i social network, secondo i magistrati, godono di una scarsa considerazione e credibilità, quindi non sono idonei a ledere la reputazione altrui.
Se dalle stelle dello spettacolo o dalle personalità note si passa alla gente comune, le cose talvolta rimangono le stesse. Per esempio, i giudici si sono occupati di una persona che ha pubblicato su un social network post con cui denunciava prezzi esosi di un ristorante, accusando anche di truffare sul peso dei ravioli: l’episodio non è stato ritenuto meritevole di punizione penale, in quanto il giudice ha deciso che non è stata commessa nessuna diffamazione; questo perché un post su Facebook non equivale a un articolo di giornale.
Altre volte, invece, i giudici penali hanno riconosciuto che la rete internet è un mezzo che veicola le offese ed è tale da poter essere utilizzato per commettere una diffamazione aggravata.
In un altro caso è stata ritenuta diffamatoria l’espressione, pubblicata su instagram, «quel cosiddetto giornalista» nonché l’affermazione, priva di riscontro, che il giornalista in questione sia stato destinatario di una pluralità di denunce
Gli episodi sommariamente riportati portano a riflettere sulla considerazione della disciplina giuridica della reputazione.
È una disciplina che arranca e non è in grado di leggere e regolare le relazioni sociali che si sviluppano in rete. Le vicende sopra accennate cercano di applicare gli istituti della provocazione, costruita in origine sulla contestuale presenza fisica di due persone che se le dicono di santa ragione, oppure della verità del fatto o ancora della innocuità dell’offesa.
Ma le relazioni interpersonali sulla rete internet hanno caratteristiche strutturali che necessiterebbero di regole ad hoc e non solo per le cosiddette celebrità o presunte tali.
Bisogna tenere conto della potenziale maggiore diffusività dei social, dell’intrinseca capacità di istigare ad analoghi comportamenti offensivi, della possibilità di sfruttare sacche di anonimato, dell’effetto dannoso moltiplicabile all’infinito in relazione alla persistenza illimitabile delle offese in rete e così via.
Peraltro sarebbero utili anche analisi socio-psicologiche riferite a singoli e a gruppi, che permettano di capire come fronteggiare comportamenti che sembrano ingranditi ed enfatizzati dalla stesse rete internet: forse perché la rete è una garanzia di impunità che allenta l’autocontrollo, forse perché la vita virtuale è comunque vissuta in differita e tramite dispositivi, e così via. L’approfondimento di questi aspetti è necessario anche per il legislatore che deve preoccuparsi di saper descrivere in astratto il profilo dell’aggressore, di predisporre in concreto i mezzi per identificare un concreto aggressore e di stabilire forme effettive di tutela, che prevedano necessariamente un ripristino dell’onore e della reputazione del diffamato.
Sempre a fronte degli episodi descritti c’è, poi, radicalmente da chiedersi se sia la tutela penale la più efficace o se non si debba pensare a forme di reazioni effettivamente proporzionate e disincentivanti. A dire il vero, però, lo stesso si potrebbe dire per le tutele risarcitorie, le quali sono efficaci a condizione che siano tali da pesare sulle tasche dell’aggressore, altrimenti chi ha soldi si può comprare anche la possibilità di offendere il prossimo.
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