GIURISPRUDENZA

Per la Corte di Giustizia Europea nessun dubbio che nel concetto
di circolazione debba comprendersi ogni situazione in cui il veicolo
svolga la funzione di mezzo di trasporto

Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 312 – ottobre 2019

È chiara ed inequivocabile la volontà della Corte di Giustizia Europea di garantire ed estendere l’operatività della tutela assicurativa che promana dalle norme della RCA, al maggior numero di casi che coinvolgono i danneggiati e la pronuncia del 20 giugno di quest’anno1 ne è una palese conferma.

A dire il vero è una decisione che non sorprende noi italiani giacché, da tempo, siamo supportati da una giurisprudenza ben orientata sul punto che ha ampliato l’efficacia e l’operatività delle norme sull’RCA a moltissimi eventi che si pongono in relazione con un concetto ampio di circolazione stradale.

Il fatto In una località spagnola, un veicolo nuovo viene parcheggiato nel garage privato di uno stabile e nella notte, dopo circa 24 dal suo stallo, lo stesso prende fuoco a causa di un problema elettrico (come poi verrà appurato). Le fiamme che si sviluppano dal veicolo danneggiano l’immobile, provocando ingenti danni. Il proprietario dello stabile viene indennizzato dalla propria compagnia assicuratrice, la quale chiede in rivalsa l’indennizzo versato all’assicuratore del veicolo. Quest’ultimo non provvede al pagamento di alcunché, ritenendo che il sinistro non gode della copertura RCA, giacché il veicolo non poteva considerarsi “in circolazione”. In primo grado il Tribunale respinge la richiesta di risarcimento azionata dall’assicuratore dell’immobile, mentre il giudice di secondo grado decide nel senso diametralmente opposto, accoglie l’appello e riforma la sentenza di primo grado, affermando che la sosta rientri comunque nel concetto di circolazione. Avverso detta pronuncia l’assicuratore del veicolo propone il ricorso alla Suprema Corte la quale, in ragione dei dubbi sull’interpretazione del concetto di circolazione secondo la direttiva 2009/103, sospende il giudizio e sottopone alla Corte di Giustizia Europea 3 questioni pregiudiziali volte a chiarire, sostanzialmente, se la copertura RCA spieghi i suoi effetti anche nel caso di incendio di veicolo sviluppatosi per cause intrinseche allo stesso, durante la sosta per diverso tempo in un garage privato.1

1 Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, sentenza del 20 giungo 2019, causa C-100/18 pubblicata in www. dirittoegiustizia.it Premesso che nel caso de quo trova applicazione il diritto spagnolo (assai simile e speculare alla nostra normativa sulla RCA), la direttiva 2009/103/CE dispone:

Articolo 1. Definizioni “«veicolo» qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato a una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati”.

Articolo 3. Obbligo dassicurazione dei veicoli “Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione”.

Articolo 13. Clausole desclusione “1. Ciascuno Stato membro prende tutte le misure appropriate affinché ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 sia reputata senza effetto, per quanto riguarda il ricorso dei terzi vittime di un sinistro, qualsiasi disposizione legale o clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione rilasciato conformemente all’articolo 3 che escluda dall’assicurazione l’utilizzo o la guida di autoveicoli da parte: a) di persone non aventi l’autorizzazione esplicita o implicita; b) di persone non titolari di una patente di guida che consenta loro di guidare l’autoveicolo in questione; c) di persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo in questione …”.

La soluzione La Corte di Giustizia affronta il concetto di circolazione, precisando fin da subito che la nozione di “circolazione dei veicoli” non può essere oggetto di valutazione discrezionale da parte di ogni singolo stato, ma è un concetto di esclusiva competenza del Diritto dell’Unione ed in quanto tale il suo significato deve essere uguale per tutti gli Stati membri. Premesso un tanto e richiamato l’art. 3 della Direttiva, la Corte afferma che per circolazione stradale dei veicoli debba intendersi non solo la circolazione su una pubblica via, bensì qualunque uso che venga fatto del veicolo purché lo si utilizzi come mezzo di trasporto. La Corte radica il suo ragionamento sull’uso e sulla funzione del veicolo come mezzo di trasporto, perché la sua peculiare funzione di veicolare, da un posto ad un altro, cose o persone, permette di considerare la circolazione in un alveo molto più ampio tale da ricomprendere ogni circostanza di fatto in cui un veicolo svolga detta peculiare funzione, indipendentemente dalle sue caratteristiche, dal luogo in cui si trova, dalla tipologia di strada percorsa e dalla fase statica o dinamica. Ed infatti, seguendo tale logica e alla luce dei numerosi suoi precedenti pronunce, al Corte giunge ad affermare che:

1) “la nozione di «circolazione dei veicoli» contenuta in tale disposizione non è limitata alle ipotesi di circolazione stradale, vale a dire la circolazione sulla pubblica via, e che in tale nozione rientra qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso”;

2) “gli autoveicoli di cui all’articolo 1, punto 1, della direttiva 2009/103, indipendentemente dalle loro caratteristiche, sono destinati a servire abitualmente come mezzi di trasporto, rientra nella nozione suddetta qualunque uso di un veicolo come mezzo di trasporto”;

3) “il fatto che il veicolo coinvolto in un sinistro fosse fermo al momento del verificarsi di quest’ultimo non esclude, di per sé solo, che l’uso di tale veicolo in quel momento possa rientrare nella sua funzione di mezzo di trasporto e, di conseguenza, nella nozione di «circolazione dei veicoli», ai sensi dell’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103”; 4) “nessuna disposizione della direttiva 2009/103 limita l’estensione dell’obbligo di assicurazione e della tutela che tale obbligo intende garantire alle vittime di sinistri causati da autoveicoli, ai casi in cui tali veicoli siano utilizzati su determinati terreni o su determinate strade”;

5) “ne consegue che la portata della nozione di «circolazione dei veicoli», ai sensi dell’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103, non dipende dalle caratteristiche del terreno sul quale l’autoveicolo è utilizzato e, in particolare, dalla circostanza che il veicolo in questione sia, al momento del sinistro, fermo e si trovi in un parcheggio”;

6) “lo stazionamento e il periodo di immobilizzazione del veicolo sono delle fasi naturali e necessarie che costituiscono parte integrante dell’utilizzo di quest’ultimo come mezzo di trasporto”. Da tali premesse e considerazioni, la Corte giunge a stabilire che lo stazionamento del veicolo in un garage privato, deve considerarsi rientrante nel concetto di circolazione poiché trattasi di uso conforme alla funzione di mezzo di trasporto. La circostanza, poi, che i danni si siano verificati a seguito di un incendio originato dall’impianto elettrico del veicolo, non determina l’inapplicabilità della normativa rca perché, nella fattispecie, il veicolo in questione rientra a pieno titolo nella definizione di “veicolo” così come delineata dalla direttiva comunitaria, con la conseguenza che è del tutto indifferente operare una distinzione tra i componenti del veicolo, i suoi particolari e le loro funzioni, perché sono e devono essere considerati come un tutt’uno con il veicolo quando lo stesso corrisponda alla definizione della direttiva comunitaria. Se ne deduce che l’interpretazione che deve essere data all’art. 3 comma 1 della direttiva, è quella di considerare il concetto di circolazione una situazione di fatto, come quella del caso di specie, in cui un mezzo, ancorché parcheggiato in ambito privato, prenda fuoco a causa di un problema del circuito elettrico, provocando danni a terzi e quand’anche lo stesso non sia stato oggetto di spostamenti e/o utilizzo da diverse ore (nella specie oltre le 24 ore). Detta conclusione trova il suo fondamento non solo nel percorso motivazionale che la Corte traccia ripercorrendo i suoi precedenti giurisprudenziali, ma anche e soprattutto nella volontà del legislatore comunitario di garantire una vasta tutela alle vittime degli incidenti stradale. Ricorda, infatti, la Corte che, ai sensi della direttiva (art. 13), devono ritenersi disapplicate nei confronti dei terzi danneggiati ogni norma, disposizione di legge o clausola contrattuale prevista dalla legislazione interna degli Stati membri che escluda la copertura assicurativa in caso di sinistri provocati dalla circolazione di veicoli non conformi alle normative tecniche o di sicurezze o da condotte di guida poste in essere in violazioni delle prescrizioni abilitanti alla guida. Forse per una volta l’Italia non deve rincorrere o adeguarsi al diritto e alle pronunce comunitarie giacché, come all’inizio ricordato, molte sono le sentenze della nostra magistratura che hanno già accolto l’ampio concetto di circolazione stradale, adeguandolo e applicandolo a molteplici e svariate situazioni.2

2 Cass. Civ. n. 3108/2010; n. 15392/2011; n. 5398/2013; n. 14800/2018