RC SANITARIA

Prima parte
definizioni e classificazione

Autore: Elio Marchetti
ASSINEWS 312 – ottobre 2019 

Introduzione inquadramento della legge sulla riforma della Sanità

L’emanazione della legge 8 marzo 2017 n. 24, denominata comunemente ‘legge Gelli-Bianco’ dal nome dei proponenti, sta sviluppando e svilupperà un intenso dibattito per l’impatto giuridico ed economico che avrà sul sistema sanitario. Prima di enucleare il commento di nostro interesse sulla parte relativa alla prevenzione dei danni ai pazienti e specificamente sull’art. 5 Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle Linee Guida, può essere opportuno riassumere quali problemi storici sono stati riscontrati nel settore sanitario con le leggi vigenti, per meglio comprendere le soluzioni adottate con questa legge.

Proviamo a tracciare la sequenza cronologica dei problemi:

• acquisizione di maggior consapevolezza dei cittadini dei loro diritti e crescita del contenzioso verso le strutture sanitarie;

• insufficiente risposta del mercato assicurativo e del settore sanitario all’incremento del contenzioso sotto il profilo legale ed organizzativo;

• aggravio della responsabilità dei medici, anche sotto il profilo economico e tentativo delle strutture pubbliche e private di ripartire i costi tra la struttura erogante le prestazioni sanitarie e il singolo professionista;

• alcune Regioni hanno rinunciato alla copertura assicurativa o hanno sviluppato forme ibride tra ripianamento diretto e assicurazione al fine di contenere i costi ma con un’insufficiente cultura legale e finanziaria; in altri casi (singole Regioni o Aree Vaste) hanno rinunciato a qualsiasi forma di copertura assicurativa e/o finanziaria enunciando di ricorrere alla cosiddetta ‘autoassicurazione’, ma altro non si è trattato che dell’attribuzione delle perdite derivanti dal contenzioso, via via che esso si concludeva, ai costi correnti, senza alcuna forma di accantonamento finanziario preventivo;(1)

1. All’uso improprio del termine autoassicurazione ha concorso in misura rilevante lo stesso mercato assicurativo, i cui operatori spesso definiscono erroneamente autoassicurazione sia il caso in cui l’assicurato assuma in proprio una quota di un danno coperto da un terzo (nel caso di prestazione assicurativa con franchigia o scoperto) sia quando non esista la copertura assicurativa e pertanto subisca il danno con oneri a proprio carico. In realtà, ambedue i casi andrebbero definiti non come autoassicurazione bensì ripianamento diretto delle perdite, poiché l’assicurato usa risorse finanziarie proprie e le utilizza solo nel momento in cui il danno si manifesta. La definizione giuridica ed economica di assicurazione è l’accantonamento preventivo di una somma certa a fronte di un evento futuro e incerto, sotto l’aspetto sia temporale sia economico. Pertanto, per poter usare il termine ‘autoassicurazione’, il soggetto interessato dovrebbe accantonare preventivamente dei fondi, in quota parte e anticipatamente rispetto ai tempi attesi di manifestazione dell’evento dannoso, per far fronte, in tale evenienza, a eventuali perdite strutture sanitarie e medici, col risultato di incrinare il rapporto fiduciario reciproco;

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