GIURISPRUDENZA

Autore: Domenico Caiafa
ASSINEWS 312 – ottobre 2019     

Il crescente fenomeno dei furti in appartamenti, agevolati dalla presenza di ponteggi allestiti per il rifacimento della facciata del palazzo, impegna quotidianamente i ruoli della giustizia, con connotazioni e vari profili di responsabilità e corresponsabilità. La giurisprudenza in tema, piuttosto consolidata, presenta, in alcuni casi, sfumate differenze in relazione alla responsabilità civilistica dell’impresa e – eventualmente – del committente condominio o del concorso del danneggiato. Risulta utile un attento esame dei vari aspetti interpretativi alla luce dell’orientamento della Suprema Corte:

1) È pacifico che quando la presenza del ponteggio abbia agevolato il furto di oggetti, danaro o similia, in un appartamento oltre ad arrecare danni a serramenti, ove non vi siano marcate manchevolezze da parte del danneggiato (ad esempio, finestre aperte o altre entrate accessibili non collegabili al ponteggio), l’impresa risponde per responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. se la presenza dell’impalcatura è accompagnata da altre circostanze obiettive (inadeguatezza di illuminazione serale e notturna, del sistema di sicurezza ed antintrusione, assenza di guardiania e di cautele nonché – finiti i lavori – mancata rimozione delle pedane e degli elementi che facilitano l’accesso alle singole unità immobiliari). Il comportamento negligente tenuto dall’imprenditore che esegue lavori di manutenzione è contrario al principio del neminen laedere, in quanto, finché esegue i lavori e fino al disarmo dell’impalcatura, deve adottare ogni cautela idonea ad impedire l’uso anomalo delle impalcature.

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