La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c. è da intendersi come una forma di responsabilità oggettiva.

La formulazione della norma, tuttavia, non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Resta, invece, a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito.

Tribunale di Caltanissetta, sentenza del 1° agosto 2019 n. 448

cose in custodia