IL VOSTRO QUESITO

Se un’associazione culturale richiede in uso per un giorno un “bene culturale” nel quale sono presenti opere d’arte di valore, al fine di svolgere al suo interno una performance teatrale, a chi spetta la copertura assicurativa dei beni artistici, fermo restando che l’associazione ha un’assicurazione di responsabilità civile? All’Ente, che immagino dovrebbe già averne una, oppure all’associazione? Esiste una normativa di riferimento?

L’ESPERTO RISPONDE


Premesso che non esiste alcuna norma di riferimento, la risposta al quesito va trovata nell’ambito del Risk management e nella prassi ordinaria.
Se lo spettacolo teatrale si svolge in un luogo di proprietà di terzi in cui sono poste opere d’arte da tutelare, la copertura assicurativa solitamente deve essere attivata dal soggetto ospite nella location (in questo caso dall’associazione).
La garanzia assicurativa da attivare riguarda la responsabilità civile verso la proprietà dei locali in cui viene svolta la rappresentazione teatrale e verso le opere d’arte ivi contenute.
Nei contratti di responsabilità civile però solitamente vengono esclusi i danni che l’assicurato può causare ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose in essi contenute, a maggior ragione se si tratta di opere d’arte di valore.
L’associazione, in quanto contraente di una polizza di responsabilità civile verso terzi, può richiedere al suo assicuratore una deroga alla suddetta esclusione che, se accettata, potrebbe essere così descritta: “a parziale deroga delle condizioni generali di polizza l’assicurazione comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori (rappresentazioni teatrali) e alle cose, comprese quelle con valore artistico, che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi. Tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di euro … ogni sinistro”.

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