MANOVRA 2020/ Le misure del decreto legge fiscale per chi infrange le nuove soglie
Da luglio mille euro in meno di sanzione. Poi 2 mila
di Luciano De Angelis

Sanzioni antiriciclaggio più basse per infrazioni in tema di contanti e assegni, ma solo a partire dal primo luglio 2020. Con le nuove soglie, infatti, la sanzione minima attualmente pari a 3 mila euro sarà abbassata a 2 mila euro dal 1° luglio 2020 e a mille dal gennaio 2022. Nessuno sconto è invece previsto per i professionisti e gli istituti di credito che omettano di segnalare l’infrazione. Lo si legge nel dl 26 ottobre 2019 n. 124, il decreto fiscale, all’esame della commissione finanze della Camera.
Le sanzioni attuali. Attualmente l’art. 63, comma 1 del dlgs 231/2007 prevede in caso di violazione alla soglia sul contante di cui all’art. 49, comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3 mila a un massimo di 50 mila euro. Va ricordato che a far data dal 24 ottobre 2018 il dl 118/2018, convertito con legge 136/2018 ha introdotto il nuovo comma 1-bis all’art. 63, abbassando le sanzioni amministrative in caso di assegni bancari e postali per importi pari o superiori ai mille euro che non rechino l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario o la clausola di non trasferibilità. Per assegni di importo inferiore a 30 mila euro, infatti, l’entità della sanzione minima è ora pari al 10% dell’importo trasferito, salvo ipotesi di particolare gravità.
Le nuove regole. Con il dl 124/2019 viene introdotto nell’art. 63 il comma 1-ter, che (se convertito) abbasserà le sanzioni in tema di contante.
In esso si prevede che:
1) per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2 mila euro;
2) per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a mille euro.
In pratica, con il progressivo abbassamento della soglia sui contanti (2 mila euro dal 1° luglio 2020 e mille euro dal 1° gennaio 2022) verranno contestualmente abbassate anche le relative sanzioni minime edittali per le relative infrazioni. Nessuno sconto, invece, viene previsto per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che omettano di comunicare l’infrazione ai sensi dell’art. 51, comma 1, al Mef. Per essi, infatti, non risulta emendato il comma 5 dell’art. 63, che punisce la violazione di cui all’art. 51 (mancata comunicazione delle violazioni su contanti ed assegni al Mef, o meglio alle competenti ragionerie territoriali dello stato, delle infrazioni di cui si viene a conoscenza nell’esercizio della propria attività) con sanzioni che vanno da un minimo di 3 mila ad un massimo di 15 mila euro. In pratica, se l’attuale versione dell’art. 63 venisse confermata si arriverebbe, in futuro, al paradosso che chi omette di segnalare l’infrazione sarebbe punito con maggiore severità rispetto a chi commette la stessa.
Per gli assegni restano le soglie del comma 1-bis. Per gli assegni privi di beneficiario e/o clausola di intrasferibilità parrebbero permanere le nuove sanzioni di cui all’art. 63, co.1-bis, visto che il nuovo co.1-ter si riferisce alle sanzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, di cui il citato co.1-bis costituisce una deroga. Se tale interpretazione venisse confermata, ciò significherebbe che i nuovi minimi edittali varrebbero solo per i contanti e non anche per gli assegni al di sotto dei 30 mila euro. Ciò comporterebbe che, a regime, le sanzioni in capo ad alcuni assegni potrebbero risultare più elevate rispetto al minimo edittale. Ad esempio quando il minimo edittale sarà pari a mille euro un assegno privo di clausola di intrasferibilità di 25 mila euro sarebbe assoggettato ad una sanzione più che doppia rispetto ai minimi (2.500 euro anziché mille). Il che appare strano in quanto sopra i 30 mila euro tornerebbe la sanzione minima di mille euro, con possibilità di applicare l’oblazione pari a 2 mila euro. In pratica l’assegno di importo maggiore rischierebbe di essere sanzionato meno di quello di importo minore. Anche qui probabilmente i nuovi commi 1-bis e 1-ter dovranno essere coordinati.
Oblazione. Tornando alle sanzioni sui contanti non pare dubbio che i nuovi limiti avranno effetti anche sulle procedure oblatorie, previste dall’art. 67, comma 3, che consente in tema di contanti e titoli al portatore l’applicabilità dell’art. 16 della legge 689/81. Avvalendosi della procedura oblatoria, si ricorda che per chi ha commesso l’illecito è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione. Sulla base delle nuove regole, anche il parametro minimo ai fini dell’oblazione verrà abbassato. In pratica dal 1° luglio 2021 utilizzando tale istituto per chi verserà la sanzione entro 60 giorni dalla contestazione il minimo da versare passerà da 6 mila a 4 mila euro, che diverranno 2 mila a partire da 1° gennaio 2022. Tali importi al momento non valgono per le omesse comunicazioni di irregolarità. Per esse infatti l’oblazione risulta ancora da calcolare sulle sanzioni di cui al comma 5 dell’art. 63 (da 3 mila a 15 mila euro) e quindi chi vorrà avvalersene sarebbe obbligato a pagare 5 mila euro (1/3 del massimo).
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