L’adempimento del mandato esige e ricomprende non solo il diligente compimento da parte del mandatario degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che, dei primi, costituiscano il necessario complemento, e comporta altresì il dovere di informare tempestivamente il mandante dell’eventuale mancanza o inidoneità dei documenti occorrenti all’esatto espletamento dell’incarico.

Nel caso oggetto di decisione, relativo a un’incompleta compilazione di un modello F24, è stata riconosciuta la responsabilità della banca mandataria che, seppur non tenuta a rilevare tale circostanza nel momento preciso in cui aveva accettato di eseguire l’operazione, successivamente alla constatata impossibilità di procedere all’esecuzione dell’operazione avrebbe dovuto avvertire il cliente.

Cassazione civile sez. I, sentenza del 31/07/2019 n. 20640

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