Chi agevola l’autore dell’illecito a ripulire i proventi delittuosi non risponde di concorso in autoriciclaggio, bensì di autonomo (più grave) reato di riciclaggio: è questo un ulteriore profilo di rilievo che emerge dalla sentenza in commento. La questione dibattuta in giurisprudenza può essere così sintetizzata: quale titolo di reato va attribuito a chi, pur non avendo commesso il delitto presupposto, concorre nella condotta di riciclaggio di chi invece ha anche preso parte al suddetto reato presupposto? Gli interpreti si sono in particolare interrogati se sia configurabile concorso in autoriciclaggio oppure autonomo titolo di riciclaggio, non sottovalutandone gli effetti concreti che ne derivano: mentre il riciclaggio è punito ai sensi dell’art. 648-bis c.p. con la reclusione da quattro a dodici anni, per l’autoriciclaggio è prevista dall’art. 648-ter.1 c.p. una cornice edittale che spazia dai due agli otto anni di reclusione e che è ulteriormente dimezzata a seconda della gravità del delitto presupposto. La giurisprudenza nel tempo ha preferito la seconda soluzione, osservando come l’inferiorità della pena ex art. 648-ter.1 c.p. rispetto al riciclaggio si giustifica con il rilievo per cui l’autore del reato presupposto non sarebbe in grado di cogliere in pieno il disvalore della propria condotta di ripulitura dei proventi illeciti, versando nella peculiare condizione psicologica di chi, dopo aver commesso un reato, cerca di allontanare da sé le indagini e i sospetti; al contrario, chi non ha concorso nel reato presupposto ovviamente non può essere per questo punito, ma neppure godere della minor pena. Emblematico il caso di una commercialista che aveva realizzato operazioni finanziarie per far rientrare in Italia somme ingenti di provenienza illecita del proprio cliente: con sentenza 17235/2018, la Corte ha chiarito che, mentre l’autore del reato presupposto che realizzi una condotta orientata a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa delle somme debba rispondere di autoriciclaggio, la speculare condotta tenuta dal terzo che non abbia concorso nel reato presupposto ma abbia solo successivamente occultato l’origine dei proventi illeciti integrerà il più grave delitto di riciclaggio.
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