MANOVRA 2020/ La scelta del datore di lavoro condiziona il reddito del dipendente
Rincaro di imposta per i veicoli aziendali più inquinanti
di Duilio Liburdi e Massimiliano Sironi

Una (parziale) retromarcia sul fringe-benefit per le auto aziendali. Questo sembra essere il senso della nuova versione dell’art. 78 contenuta nelle ultime bozze della legge di bilancio 2020.
La situazione attuale. La disciplina vigente in materia di fringe benefit per autoveicoli, motocicli e ciclomotori ai lavoratori dipendenti, prevede in capo agli stessi un maggior reddito di lavoro dipendente in misura pari al 30% della percorrenza convenzionale di 15 mila Km valorizzati in base delle tariffe Aci periodicamente aggiornate, al netto di eventuali somme trattenute al dipendente. Questa previsione, contenuta nell’art. 51 co. 4 lett. a) del Tuir era stata da ultimo modificata nel 2007. Tutti gli operatori interessati, ovvero i datori di lavoro, ma anche gli stessi lavoratori destinatari della stessa, effettuavano le scelte in merito alle c.d. «auto aziendali», sulla base di prassi e conteggi ormai consolidati.
La prima modifica proposta. Tra le misure fiscali oggetto del disegno di legge di bilancio 2020, vi è anche la revisione dell’importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di un soggetto che ha in uso promiscuo l’auto aziendale. La prima versione proposta alcuni giorni fa, prevedeva addirittura un incremento di oltre tre volte rispetto a quanto attualmente stabilito in proposito dall’art. 51 Tuir, innalzando il fringe benefit dal 30% di 15.000 km. (ovvero 4.500 km a tariffa Aci) fino al 100% (15.000 km a tariffa Aci), contemplando però il mantenimento dell’attuale soglia (30%) solo per «autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo agli agenti e rappresentanti di commercio».
L’attuale modifica prospetta. Forse proprio anche per tale motivo, l’ultima bozza dell’articolato della legge di bilancio 2020, opera una (parziale) rettifica di quanto appena scritto, per la quale (bisogna subito anticiparlo) rimango noalcune perplessità di fondo. In apertura dell’art. 78 della bozza, viene ora stabilito che la misura del reddito «figurativo» conseguente alla concessione in uso promiscuo al lavoratore dipendete di autoveicoli, cicli e motocicli è pari al 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 km. annui da valorizzarsi a tariffa Aci. Ad una prima lettura si potrebbe ritenere che nulla (o quasi) sia cambiato rispetto al passato, ma i successivi periodi dell’articolo in questione dimostrano il contrario. Infatti viene precisato che tale percentuale di benefit, vale per i soli veicoli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica e per i veicoli concessi in uso ai dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentati di commercio. Per gli autoveicoli tradizionali la percentuale da utilizzare per quantificare il reddito da attribuire al dipendente raddoppia, arrivando al 60% (ovvero 7.500 km. a tariffa Aci), per giungere infine al 100% nel caso di veicoli «super-inquinanti», vale a dire con emissioni di biossido di carbonio superiori a 160 grammi per chilometro.
Le criticità. Anche questa ultima versione, non appare però esente da criticità: seppure vi sia stata una riduzione dell’impatto delle modifiche rispetto a quanto originariamente prospettato, rimangono alcuni aspetti che destano dei dubbi. Il primo, di carattere generale, è quello per cui la misura del reddito di un soggetto (il lavoratore) varia in funzione delle scelte «ambientali» operate dal datore di lavoro che decide quale tipo di veicolo dare in uso promiscuo al dipendente medesimo: dal punto di vista operativo, è improbabile che il (ridotto) potere contrattuale del dipendente rispetto a quello del datore di lavoro sia in grado di influenzare le scelte di quest’ultimo sul tipo di veicolo assegnatogli, con la conseguenza che una scarsa sensibilità a tematiche ambientali da parte del datore di lavoro, si tradurrà in una maggiore tassazione per innalzamento della soglia del fringe-benefit in capo al dipendente. Nell’attuale versione, la disposizione prevede infatti l’adozione delle soglie di fringe-benefit ridotte al 30% se il veicolo ha un certo tipo di alimentazione o se il dipendente è addetto alla vendita di agenti o rappresentanti di commercio: vi sono quindi due criteri (uno oggettivo riguardante la tipologia di veicolo) e uno soggettivo (concernente invece la qualifica del lavoratore e lo status del datore), nessuno dei quali pare esser prevalente rispetto all’altro. Sembrerebbe però di capire che un veicolo «tradizionale» assegnato a un dipendente addetto alla vendita di un agente o rappresentante di commercio sia da considerare a fringe- benefit per il 30%, nonostante l’alimentazione. Parimenti se il veicolo «super inquinante» venisse assegnato a un dipendente ricadente nell’ambito soggettivo dinanzi delineato, quest’ultimo requisito, prevarrebbe su quello relativo al veicolo, non facendo perciò scattare la maggiorazione del fringe benefit al 100%. Se tale interpretazione fosse corretta, avremmo un’ulteriore incoerenza, dovuta al fatto che sebbene la norma sembri ispirata ad un tentativo di incentivare indirettamente i veicoli meno inquinanti, tale presupposto verrebbe sempre disatteso per i dipendenti addetti alla vendita di agenti o rappresentanti di commercio.
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