MANOVRA 2020/Il reddito imponibile aumenta dal 30 al 100% delle tabelle Aci
L’aggravio in busta paga è per 2 mln di dipendenti
di Fabrizio G. Poggiani

La stretta sulle autovetture aziendali colpisce la busta paga di 2 milioni di dipendenti. Con la manovra 2020 per le autovetture che determinano emissioni di biossido di carbonio oltre i 160 grammi, il reddito imponibile in capo al dipendente aumenta, passando dal 30 al 100% degli importi desumibili dalle tabelle Aci, per una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri. Lo denuncia l’Associazione nazionale industria dell’autonoleggio e servizi automobilistici (Aniasa) la quale parla di una vera e propria «mazzata sui lavoratori che frena il rinnovo del parco circolante e penalizza le vetture meno inquinanti» mentre il presidente, Massimiliano Archiapatti, evidenzia che l’aumento della tassazione «significa colpire intenzionalmente le capacità produttive del Paese, i lavoratori e un settore completamente fiscalizzato, che rappresenta sicuramente lo strumento più efficace per accelerare il rinnovo del parco, il più vecchio, inquinante e meno sicuro d’Europa con oltre 10 anni di anzianità». Il disegno di legge di bilancio 2020 modifica la lettera a), del comma 4, dell’art. 51 del dpr 917/1986 (Tuir) sul tema dei «fringe benefit» per le auto aziendali concesse in uso promiscuo da parte dei dipendenti. L’uso promiscuo, infatti, consiste nella possibilità di utilizzare il veicolo sia a fini aziendali che personali e deve essere provato sulla base di una idonea documentazione che ne attesti con certezza l’utilizzo, quale, per esempio, una clausola del contratto di lavoro (circ. 48/E/1998, § 2.1.2.1), una scrittura privata avente data certa o un apposito verbale del consiglio di amministrazione. Al fine di evitare inconvenienti in sede di controllo, durante l’utilizzo, è opportuno che nel veicolo sia conservata la documentazione relativa all’autorizzazione concessa dall’impresa per l’utilizzo del mezzo e, attualmente, per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo al dipendente costituisce fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, come desumibile dalle tabelle nazionali dell’Aci, al netto degli importi eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente.
Il detto importo forfetario prescinde, pertanto, da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e dalla reale percorrenza e risulta, quindi, irrilevante il fatto che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono considerati nel costo di percorrenza fissato dall’Aci. Se il dipendente deve corrispondere un prezzo o un canone per il godimento dell’autovettura in uso promiscuo, il fringe benefit è costituito dalla differenza tra l’ammontare del valore determinato in modo forfetario e l’importo corrisposto dal dipendente (circ. 1/E/2007, § 17.1.A), per cui non emerge alcun fringe benefit imponibile, nel caso in cui il corrispettivo risulti superiore al valore forfetario. Il costo di percorrenza del veicolo è determinato su base annua e deve essere ragguagliato al periodo (espresso in giorni) in cui è assegnato in uso promiscuo, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. La manovra per il prossimo anno, invece, prevede l’aumento del reddito in natura, imponibile per il dipendente, dal 30 al 100% degli importi fissati dalle tabelle Aci per le auto concesse in uso promiscuo che determinano emissioni di biossido di carbonio oltre 160 grammi, mentre passa soltanto dal 30% al 60% per tutte le altre tipologie, salvo quelle a trazione elettrica o ibrida termoelettrica e salvo quei mezzi concessi in uso promiscuo agli addetti alla vendita e agenti e rappresentanti, per le quali rimane confermata l’attuale percentuale del 30%.
Di fatto, il novellato art. 51 del testo unico, come rilevabile dalla scheda illustrativa alla manovra 2020, definisce tre differenti trattamenti, tarati sulla tipologia di autoveicoli, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, applicando all’importo calcolato sulla base del costo chilometrico, per una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, le seguenti percentuali: il 30%, per i veicoli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica, nonché per quelli concessi in uso promiscuo a dipendenti addetti alla vendita, agenti e rappresentati di commercio, per il 60%, in caso di emissioni di biossido di carbonio fino a 160 grammi per chilometro e il 100% in caso di emissioni di biossido di carbonio superiori ai detti 160 grammi per chilometro. Dal punto di vista del carico fiscale è inevitabile che l’aumento dell’ammontare tassabile in capo al dipendente, quale reddito in natura, comporta un aumento di imponibile ai fini contributivi, con inevitabile incremento degli oneri sociali e previdenziali del lavoratore e dell’azienda, che si traduce in un minore ammontare di stipendio netto per il dipendente e un maggior costo per l’azienda.
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