di Carla De Lellis

Rincarano i premi assicurativi Inail. Da luglio, il minimale di retribuzione giornaliera passa da 48,20 a 54,58 euro. Lo spiega lo stesso Inail nella circolare n. 42/2018 fornendo il consueto quadro su minimali e massimali per il calcolo dei premi e la liquidazione delle prestazioni, nel periodo luglio 2018-giugno 2019.
La rivalutazione. Il calcolo dei premi assicurativi avviene applicando alla retribuzione un tasso di premio che è indicato dalla Tariffa Inail con riferimento alle lavorazioni svolte e assicurate. Il tasso è fissato dalla classificazione aziendale e la retribuzione su cui applicarlo è quella effettiva erogata ai lavoratori, in misura non inferiore a quanto stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi o individuali. Se inferiore, la retribuzione va adeguata al minimale fissato per legge e soggetto a rivalutazione annuale in base all’aumento Istat. Dopo che per due anni è stato negativo, tale aumento Istat è risultato positivo e pari all’1,1% cosa che ha condotto alla rivalutazione, dal 1° luglio, degli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure, rispettivamente, di euro 16.373,70 (euro 16.195,20 gli ultimi due anni fino al 30 giugno 2018) ed euro 30.408,30 (euro 30.076,80 in precedenza).
Il minimale. Dal 1° luglio, pertanto, il minimale giornaliero sale a euro 54,58 (euro 48,20 fino al 30 giugno). Rapportato a mese (calcolato cioè a 26 giorni), il minimale assume valore di euro 1.364,48 (euro 1.253,20 fino al 30 giugno).

Part-time. Nel caso di lavoratori part-time, la retribuzione da prendere a base di calcolo dei premi è pari al prodotto tra paga oraria e ore complessive da retribuire a carico del datore di lavoro. Sulla base dell’orario normale di lavoro, che è di 40 ore settimanali (così per legge), la retribuzione minima oraria a partire dal 1° luglio risulta pari a euro 8,18 (7,23 euro fino a giugno), ossia al risultato di [54,58 x 6 giorni : 40 ore].
Parasubordinati. La base di calcolo dei premi è data dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto dei limiti minimo e massimo di rendita. In tal caso, la rivalutazione è effettuata proprio con decorrenza dal 1° luglio di ogni anno. Per il secondo semestre del 2018 fino al 30 giugno i premi andranno calcolati rispettando il minimale mensile di 1.364,48 euro e il massimale mensili di 2.534,03 euro.

Alunni e studenti. Dal 1° luglio la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a euro 2,62; quindi, considerando che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo dovuto per la regolazione dell’anno scolastico 2017/18, spiega l’Inail, risulta pari a euro 2,60 (calcolato sommando 8/12 di euro 2,59 e 4/12 di euro 2,62). Con riferimento al periodo gennaio-ottobre 2018, invece, va applicata un’integrazione di euro 0,01 rispetto al premio di euro 2,59 già richiesto dall’Inail, in sede di regolazione premi per lo stesso periodo.
Allievi istituti formazione. L’importo del premio speciale annuale, posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni, non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico dello stato, è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui. Tale onere aggiuntivo, pari a euro 45 (ex dm 12 febbraio 2016), è rideterminato in euro 45,60 a decorrere dal 1° settembre 2018, data d’inizio dell’anno formativo 2018/2019.

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