IL FATTO: RESPONSABILITÀ LAVORI EDILI

dalla Redazione
ASSINEWS 302 – novembre 2018

IL FATTO

Un operaio dipendente di una ditta presente in cantiere è deceduto mentre stava lavorando su uno dei lucernai ove erano poste a copertura delle lastre di Eternit: una di queste lastre si era rotta sotto il peso dell’operaio, cagionandone la caduta al suolo da un’altezza di otto metri e, quindi, la morte. Il reato però non è stato contestato al committente ne all’appaltatore dei lavori ma all’amministratore della impresa subappaltatrice per i lavori di rimozione e smaltimento delle lastre di Eternit poste a copertura dei lucernai. Questa era pure incaricata dell’effettuazione delle operazioni di pulizia delle parti di amianto presenti sui listelli di legno posizionati sul tetto. Questa attività era stata però sub-subappaltata ad una ditta individuale da cui dipendeva la vittima, che si trovava sul tetto proprio per un sopralluogo tecnico per la realizzazione del lavoro di pulitura dei listelli in legno.

L’APPROFONDIMENTO

Ci troviamo di fronte ad una situazione tipica di un cantiere edile con presenze alternate di attività; ma c’è un fattore particolare in questa vicenda rappresentato dall’imputazione delle responsabilità che vanno nella direzione del subappaltatore e nel caso specifico per un fatto occorso ad un dipendente di una diversa impresa.

  1. Con quali principi deve quindi confrontarsi il sub-appaltatore nel momento in cui riceve dall’appaltatore la commessa di un intervento?

  2. Altro aspetto: cosa cambia se parte di quell’attività viene a sua volta subappaltata dallo stesso sub-appaltatore ad un’altra impresa?
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