IL VOSTRO QUESITO

Le polizze RC per esempio per le attività rientranti nel DM 37/2008 spesso concedono una garanzia postuma di 1-2 anni e per le autofficine ancora meno. La mia domanda è: Secondo la legge per quanto tempo rispondono le attività rientranti nel DM 37/2008 e le autofficine (e le attività non rientranti nel DM 37/2008) per danni postumi?

L’ESPERTO RISPONDE

Esaminiamo la domanda del lettore partendo dalle attività rientranti nella disciplina del D.M. 37/2008. Detto decreto ministeriale riguarda gli impianti installati all’interno di edifici e delle loro pertinenze

All’articolo 1 sono elencati le varie tipologie di impianti ammessi.

Lo stesso decreto, ne prima di esso la legge 46/90, stabiliscono dei regimi di responsabilità speciali rispetto a quelli del regime ordinario. Lo stesso principio vale anche per le attività non rientranti nella disciplina del Decreto Ministeriale citato

L’installatore può trovarsi esposto a due diverse problematiche:

a)       Vizi dell’opera (impianto) art. 1667 Codice Civile

b)      Danni cagionati dall’opera a persone e/o cose diverse dall’opera (impianto) art.2043 Codice Civile

Nel primo caso la sua responsabilità cessa una volta che siano trascorsi due anni dalla data di consegna dell’opera (impianto) ex artt. 1667 e 1668 Codice Civile. Nel secondo caso la sua responsabilità si prescrive trascorsi cinque anni dal giorno in cui il fatto illecito si è verificato ex art. 2947 Codice civile.

Serve però ora condurre un’attenta riflessione sul disposto dell’articolo 2947 del Codice Civile in merito alla prescrizione del diritto del danneggiato al risarcimento del danno.

La domanda a cui è doveroso rispondere è: il momento dei cinque anni decorre dal giorno della consegna dell’opera o dalla manifestazione del danno?

Molto spesso quando si commentano questi casi ci si limita a precisare il termine dei cinque anni senza rispondere al quesito suesposto generando una percezione comune che la responsabilità dell’installatore si prescriva trascorsi cinque anni dalla data di consegna dell’impianto al committente.  Se un impianto installato provoca un danno, supponiamo brucia l’abitazione del committente e viene accertata la responsabilità dell’installatore, la prescrizione decorre dal giorno in cui il danno si è manifestato e non dal giorno in cui l’impianto è stato consegnato

In questo senso la giurisprudenza afferma che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno determinato da fatto illecito “decorre dal momento in cui il danno si manifesta all’esterno divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile” (Cass. n. 12666/2003; Cass. n. 5913/2000).

Si tratta di un principio conformemente accettato in giurisprudenza quello secondo il quale, laddove “la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, sorge non dal momento in cui il fatto del terzo determina il danno, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile” (Cass. n. 10072/2010).

Possiamo quindi affermare che in termini di danno postumo derivante da fatto illecito, l’installatore non decade mai dalle proprie responsabilità. È doveroso comunque aggiungere che l’onere di provare la colpa dell’installatore grava su colui che avanza la pretesa di risarcimento.