L’IVASS ha emanato il Provvedimento 79/2018 recante il criterio per il calcolo dei valori, dei costi e delle eventuali franchigie nell’ambito della procedura CARD.

L’articolo 29 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 – recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività – ha attribuito all’IVASS il compito di definire un criterio di calcolo delle compensazioni tra le imprese assicurative nell’ambito della procedura di risarcimento diretto. La ratio sottostante tale scelta normativa si rinviene nel primario scopo di incentivare l’efficienza produttiva e, in particolare, il controllo dei costi e l’individuazione delle frodi.

Con l’emanazione del Provvedimento n. 18 del 5 agosto 2014, successivamente modificato dal Provvedimento n. 43 del 4 marzo 2016, in attuazione del dettato di legge, l’IVASS ha integrato le compensazioni dei rapporti economici nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, introducendo una “competizione” atta ad incentivare l’efficienza gestionale delle imprese.

In tal modo, a partire dalla generazione dei sinistri relativa all’anno 2015, in aggiunta alle regole previgenti, basate, per la convenzione CARD-CID (Convenzione Indennizzo Diretto), sul criterio del forfait e, per la convenzione CARD-CTT (Convenzione Terzi Trasportati), sul valore risarcito sono stati attribuiti incentivi e penalizzazioni determinati secondo le modalità disciplinate nel suddetto Provvedimento.
L’Istituto, nell’ambito del periodico monitoraggio del sistema del risarcimento diretto, tenendo conto anche degli obblighi di revisione periodica (cfr. Regolamento IVASS n. 3/2013, in attuazione dell’articolo 23 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262), ha ritenuto opportuna la revisione del modello CARD perfezionandolo e integrandolo secondo l’esperienza maturata e sulla base delle modifiche intervenute sulle distribuzioni delle variabili considerate.

Le principali innovazioni apportate dal nuovo modello CARD riguardano:

a) il costo medio dei sinistri, per il quale vengono considerati i soli sinistri definiti con responsabilità esclusiva (cioè a carico di uno solo dei veicoli coinvolti), escludendo quindi i sinistri definiti con responsabilità concorsuale;
b) l’introduzione di una nuova componente dedicata all’efficienza dell’attività antifrode nella fase di liquidazione dei sinistri, avuto riguardo ai risultati ottenuti dalle imprese;
c) la nuova formulazione della velocità di liquidazione;
d) l’estensione, a partire dall’esercizio 2020, della componente “costo persona” (cioè il costo dei danni fisici) alle lesioni di lieve entità dei terzi trasportati.

Le innovazioni introdotte perfezionano la “misura” dell’efficienza delle imprese: da un lato, con l’introduzione di una specifica componente antifrode e il costo delle microlesioni dei CTT e, dall’altro, con la modifica di alcuni algoritmi.

Con riferimento ai punti b) e c) IVASS prevede di integrare le variabili necessarie nella rilevazione CARD.

Lo schema di Provvedimento si compone di 13 articoli, suddivisi in 3 titoli, e di un Allegato.

Il Titolo I, “Disposizioni di carattere generale”, contiene il riferimento alle fonti normative (art. 1), il richiamo alle definizioni e alle classificazioni dettate dal Codice delle Assicurazioni Private (CAP), dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione europea e dai Regolamenti ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e n. 27, del 14 ottobre 2008 utilizzate nel testo regolamentare (art. 2), l’oggetto (art. 3) e la determinazione dell’ambito di applicazione del Provvedimento, che include tutte le imprese di assicurazione aderenti al sistema di risarcimento diretto (art. 4).

Il Titolo II, “Criteri di calcolo e parametri di calibrazione”, reca gli articoli da 5 a 10.
L’art. 5 disciplina i criteri e le modalità di calcolo delle compensazioni nell’ambito del sistema del risarcimento diretto. In aggiunta alle compensazioni previgenti al Provvedimento n. 18 del 5 agosto 2014, basate sul forfait (convenzione CARD-CID) e sul valore risarcito (convenzione CARD-CTT), è previsto, per le imprese che superano la soglia premi fissata annualmente dall’IVASS, un sistema di incentivi e penalizzazioni finalizzato a migliorare l’efficienza gestionale delle compagnie. La valutazione dell’efficienza delle imprese è effettuata rispetto alle componenti antifrode liquidativa, costo, dinamica del costo e velocità di liquidazione. Le modalità di calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni sono descritte dettagliatamente nella nota metodologica (allegato 1 al Provvedimento).

L’art. 6 definisce i parametri di calibrazione del modello CARD e stabilisce la tempistica secondo la quale l’IVASS rende noti i relativi valori. I parametri previsti sono: la soglia minima di premi raccolti, il percentile minimo e il percentile massimo che individuano gli importi da considerare per il calcolo del costo medio e i coefficienti angolari delle rette delle componenti del modello.

L’art. 7 detta i criteri per la determinazione dei sinistri CARD con score medio-alto stabilendo che il conteggio dei sinistri viene effettuato dall’IVASS sul database di AIA alla chiusura di ciascun esercizio e chiarendo che i sinistri considerati si riferiscono alle ultime tre generazioni, inclusa quella di riferimento.

La tenuta dei registri assicurativi e del modulo di sviluppo sinistri per le imprese con sede legale in altri Stati membri o aderenti allo Spazio economico europeo, viene disciplinata dall’art. 8. Rispetto alla previgente disciplina, di cui al Provvedimento n. 18 del 2014, non sono state apportate innovazioni. Per le imprese che aderiscono alla convenzione CARD, è stabilito l’obbligo di registrare i sinistri convenzionali e di compilare la specifica modulistica di sviluppo sinistri.

L’art. 9 disciplina l’obbligo per le imprese aderenti alla convenzione di inviare all’IVASS alcune informazioni relative ai sinistri CARD e di redigere una relazione tecnica. Rispetto alla previgente disciplina, di cui al Provvedimento n. 18 del 2014, non sono state apportate innovazioni.

L’art. 10 indica la tempistica della trasmissione alle imprese degli incentivi.

Gli articoli contenuti nel Titolo III, “Disposizioni transitorie e finali”, dispongono l’abrogazione del Provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014 e del Provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016. La scelta di abrogazione della normativa in vigore e di emanazione delle nuove norme è adottata in considerazione della portata e della numerosità delle modifiche, sia di ordine sostanziale che formale.

I criteri stabiliti dai Provvedimenti IVASS n. 18 del 5 agosto 2014 e n. 43, del 4 marzo 2016 continuano a trovare applicazione per le generazioni di sinistri antecedenti l’entrata in vigore del Provvedimento (sinistri accaduti fino al 31.12.2018).

Infine, IVASS conferma la modifica delle istruzioni tecniche relative all’allegato 1 al Modulo 17 del ramo r.c.a. (ramo 10) del Regolamento ISVAP n. 22/2008 che era già stata apportata dall’articolo 8 del Provvedimento IVASS n. 18/2014.

L’Allegato 1 contiene la descrizione del modello incentivante di cui all’art. 5, comma 3, del Provvedimento in oggetto.

 Valutazione di impatto

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, l’atto di regolazione in argomento deriva dall’obbligo di dare attuazione alla normativa primaria di riferimento. L’analisi di impatto del Provvedimento è stata omessa ai sensi dell’art. 2, comma 3, del citato Regolamento IVASS n. 3/2013, in quanto si tratta di atto regolatorio di attuazione della normativa nazionale di riferimento e le modifiche introdotte non comportano apprezzabili costi addizionali per le imprese. La non necessità dell’analisi d’impatto è confermata anche alla luce dei commenti pervenuti e delle modifiche apportate dopo la pubblica consultazione, in quanto rimangono validi i presupposti normativi sopra citati. Ad ogni modo si osserva che l’unico onere aggiuntivo per il mercato riguarda l’adeguamento del processo di trasmissione alla Stanza di Compensazione della severità delle lesioni (micro/macro) dei terzi trasportati. In considerazione di tale innovazione, l’IVASS, tenendo conto della consultazione informale con le imprese, effettuata per il tramite del gestore della convenzione CARD, ha differito al 1° gennaio 2020 la modifica dei tracciati record delle informazioni trasmesse dalle compagnie al fine di fornire un tempo congruo per l’adeguamento dei processi.

Fonte: IVASS

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