Entro il 12 dicembre le domande per il 2019. Requisiti in base alle norme pre Finanziaria
Ad andarsene sarebbero circa 15 mila tra docenti e Ata
di Nicola Mondelli

I docenti e il personale educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario e gli insegnanti di religione in servizio con contratto a tempo indeterminato che vorranno essere collocati a riposo con diritto a pensione a decorrere dal 1° settembre 2019 hanno tempo fino al 12 di dicembre 2018 per porre in essere l’atto propedeutico alla domanda di pensione da inviare all’Inps. Questa ultima operazione nei tempi che saranno successivamente stabiliti dall’istituto di previdenza, quello cioè di inoltrare, utilizzando esclusivamente la procedura web Polis «istanze on line», la domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento del massimo di servizio o di dimissioni volontarie.
Per tale fine i dirigenti scolastici avranno invece tempo fino al 28 febbraio 2019, termine quest’ultimo fissato dall’art. 12 del contratto collettivo per l’Area V della dirigenza scolastica sottoscritto il 15 luglio 2010.

È quanto ha disposto, con notevole anticipo rispetto agli anni più recenti, il ministro dell’istruzione Marco Bussetti con il decreto n. 727 del 15 novembre 2018, una disposizione illustrata nei termini e nei contenuti dalla circolare ministeriale prot. 50647 del 16 novembre 2018.
E veniamo ai requisiti: nei due predetti atti si precisa che per accedere al trattamento pensionistico dal 1° settembre 2019, il personale della scuola, in regime di sistema «misto» di calcolo, deve poter fare valere i requisiti anagrafici e/o contributivi previsti dall’art. 24, commi 6 e 7 della legge 214/2011 per la pensione di vecchiaia e dal comma 10 per la pensione anticipata, adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti dal decreto 5 dicembre 2017 e riportati nella tabella allegata alla circolare del 16 dicembre.
La pensione di vecchiaia verrà disposta d’ufficio nei confronti del personale che compirà il 67° anno di età entro il 31 agosto 2019 potendo fare valere non meno di 20 anni di contribuzione. Verrà disposta a domanda se il 67° anno di età il lavoratore lo matura nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2019.

Per accedere alla pensione anticipata il personale della scuola deve poter fare valere entro il 31 dicembre 2019, indipendentemente dall’età anagrafica, 42 anni e tre mesi di contribuzione, se donna e 43 anni e tre mesi se uomo. La tabella allegata alla circolare elenca inoltre i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dal regime sperimentale dell’opzione donna. Il requisito anagrafica sarebbe quello di 57 anni e 7 mesi maturati al 31 luglio 2016 e una anzianità contributiva di 34 anni 11 mesi e 16 giorni arrotondati a 35 anni maturati al 31 dicembre 2015.
Possibile inoltre la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Oltre che per dimissioni volontarie o per raggiunti limiti di età, la cessazione dal servizio potrà avvenire per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro disposta dal dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.
L’aver fissato al 12 dicembre 2018 il termine ultimo per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio, mentre sono ancora tutte da definire le modifiche da apportare alla riforma Fornero ed in particolare il ripristino della pensione anticipata attraverso l’istituto delle quote, lascerebbe ipotizzare una volontà del Miur e del Governo di escludere nel 2019 il personale della scuola dalla facoltà di accedere al pensionamento anticipato con l’istituto di quota 100.

Se l’ipotesi venisse confermata, ad andare in pensione il 1° settembre 2019 potrebbero essere, secondo una stima di ItaliaOggi, solo qualche migliaia di docenti e di personale Ata, gli unici che potranno fare valere i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa in vigore.
Il personale docente ed Ata che avrebbe i requisiti per il diritto a pensione dal 1° settembre 2019 non dovrebbe infatti superare, secondo tale stima, le 15 mila unità di cui il 15% per raggiunti limiti di età. Il restante 85% sarebbe costituito da personale che potrebbe accedere al pensionamento solo a domanda potendo fare valere il requisito dell’anzianità contributiva minima e senza arrotondamenti, nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2019. Salle stime è esclusa la platea che ptorebbe chiedere di attivare l’opzione donna.
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