RC

Il drone, un termine sulla bocca di tutti

Autore: Clemente Fargion
ASSINEWS 302 – novembre 2018

Oramai non sono più così pochi coloro che lo hanno visto e magari avuto in possesso e maneggiato.

Nell’immaginario collettivo, il drone si è affermato come un sofisticato giocattolo, anche in ragione della fantasia con cui i costruttori di questi divertenti oggetti volanti, hanno loro dato le sembianze ora di piccoli elicotteri, ora di astronavi aliene o persino di insetti. Anche il suo nome rievoca un linguaggio usato nella cinematografia della fantascienza.

In realtà Drone è un termine che appartiene alla lingua inglese, anche se nel nostro Paese viene pronunciato all’italiana. Il suo significato è rumore di fondo, o ronzio.

Il termine tecnico corretto è SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) e agli albori del suo utilizzo veniva nettamente distinto dagli aeromodelli, che invece erano considerati destinati ad un utilizzo di puro diletto.

Per la precisione si definisce:

• APR (Aeromobile a Pilotaggio Remoto) il solo oggetto volante

• SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) l’intero apparato costituito dall’oggetto volante e dalla stazione mobile di radiocomando.

Col diffondersi dei droni giocattolo, per i quali è stato posto un limite di massa di 250 grammi, hanno trovato posto in questa categoria anche gli aeromodelli. Qui ci occupiamo di quelli di massa superiore a 250 g, destinati ad uso professionale, a loro volta suddivisi in classi per ordine di massa. Sono esenti da limitazione in tal senso i droni di uso militare, che spesso hanno le dimensioni pari a quelle di un normale caccia.

1 – Identificazione dei principali rischi del drone

Per orientarci nella identificazione dei rischi che riguardano l’utilizzo di droni professionali, dovremmo cominciare col classificare questi oggetti in ragione delle caratteristiche e dell’utilizzo che se ne fa abitualmente. Si scopre così una loro insospettata natura trasversale, come di seguito illustrato.

• L’art 793 del codice della navigazione, lo annovera espressamente nella nozione di aeromobile. Pertanto Il drone è a tutti gli effetti un veicolo aereo ancorchè pilotato a distanza e questa prerogativa lo espone ai rischi della navigazione aerea, seppure entro i limiti della sua operatività, certamente assai più circoscritta rispetto a quella di un normale velivolo.

• Il drone è manovrato mediante invio di radio-comandi. Ciò comporta diversi rischi che vanno dall’attraversamento di coni d’ombra per le radio frequenze o peggio, l’interferenza dolosa di malintenzionati che, creando disturbi di natura elettromagnetica, sottrae l’APR al controllo del manovratore e creando così condizioni favorevoli al verificarsi di incidenti di volo.

• Il drone è, per certi versi, una macchina operatrice, ma soprattutto una apparecchiatura semovente da ricognizione, rilevazione e trasmissione di dati in multimedialità.

• Il drone è equipaggiato di un dispositivo di raccolta e trasmissione di dati verso un sistema informatico e in questa veste è soggetto al RISCHIO CYBER.

Può essere utilizzato ad esempio nella perlustrazione, ispezione ed analisi del territorio, sotto il profilo idro-geologico e orografico, a beneficio dei settori:

• della geologia,

• dell’attività estrattiva

• dell’edilizia

• della manutenzione degli oleodotti.

Può inoltre essere utilizzato nelle riprese cinematografiche e televisive, in particolare in occasione di manifestazioni sportive, come ad esempio per le partite di calcio.

Un uso entrato nella consuetudine di recente è quello del controllo del territorio urbano da parte della Polizia Locale, in merito al rispetto delle norme della circolazione, da parte degli automobilisti imbottigliati nel traffico cittadino.

Nel campo d’azione del drone possono trovarsi anche delle persone e questa circostanza coinvolge in misura sostanziale la problematica del rispetto e, di conseguenza, della violazione della privacy, oltre a comportare il rischio che l’APR possa causare delle lesioni personali, se dovesse perdere il controllo e urtare o precipitare sulle persone stesse.

In via del tutto secondaria, comporta il problema di non essere causa di disturbo acustico.

Sebbene la normativa europea ha posto un limite di 150 m di quota operativa per i droni ad uso civile, si tratta comunque di una quota sufficiente a dover tenere conto dei rischi:

• di collisione con cavi elettrici aerei o tralicci di sostegno, ma soprattutto

• di interferire con le rotte di aerei, ma, ancor più, di elicotteri.

Non a caso, si è resa necessaria l’emissione di una specifica regolamentazione da parte dell’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) allo scopo di:

• delimitare le aree nelle quali è consentito l’utilizzo dei droni

• delimitare le quote di esercizio, posto che le quote limite consentite variano in funzione della distanza dagli aeroscali

• stabilire una età minima per essere autorizzati all’uso dei droni.

Per poter pilotare i droni può essere sufficiente avere la conoscenza tecnica di come si fa, anche se desunta dalla semplice lettura del foglio di istruzioni contenuto nella confezione, ma talvolta occorre frequentare corsi specifici al termine dei quali si ottiene, previo superamento dell’esame apposito, una licenza da rinnovare alla sua scadenza.

Queste variabili dipendono in misura sostanziale dalla classe di appartenenza del drone, che va dalla C-0 (fino a 250 g di peso) alla C-3 (fino a 25 Kg di peso).

2 – L’assicurazione della responsabilità civile da uso del drone

Nel quadro della normativa che disciplina l’uso dei droni e una volta fissati i paletti della privacy da rispettare nel momento in cui il dispositivo rileva immagini e dati, li memorizza e li trasmette ad un sistema informatico che ne custodisce un archivio, si può definire un ambito di accidentalità nel quale è definibile la possibilità di arrecare danno a terzi, la cui assicurabilità è subordinata alla condizione di non violare consapevolmente la normativa ENAC vigente.

In tale contesto, particolare attenzione merita il caso in cui la perdita di governo da parte del manovratore dell’APR, fosse da ricondurre ad un atto di pirateria radio-amatoriale che infici la funzionalità dello scambio di segnali fra stazione di manovra e APR.

Il mercato assicurativo si è molto evoluto negli ultimi 4 anni ed oggi si può dire che tutte le principali compagnie del mercato offrono la copertura assicurativa della RC dell’uso di droni.

Volendo analizzare il prodotto assicurativo che il mercato offre, ci si rende conto che la sua veste dedicata al drone è più che altro un espediente commerciale.

Infatti la responsabilità civile generale in capo ad una persona sia essa fisica che giuridica, comprende già per sua natura quella che deriva dall’uso dei droni, essendo tale attività, sotto il profilo della responsabilità, non del tutto dissimile da quella della detenzione ed utilizzo di macchine operatrici.

Al più, per una maggior tranquillità degli assicurati, potrebbe essere specificato per iscritto, sulle normali polizze RCT/O, che la garanzia si intende estesa all’uso di droni. L’esclusione generale dalla garanzia dei danni provocati a terzi nell’atto di violare una normativa di legge vigente vale, senza necessità di ulteriori specificazioni, anche per l’uso dei droni.

3 – La definizione della responsabilità in caso di sinistro

Un sinistro di un drone può essere solo l’accidentale collisione dell’APR con oggetti fissi o mobili oppure con persone o animali ed è facile comprendere come verosimilmente sia molto più rilevante il danno che il drone può arrecare a terzi, che non quello che i terzi, possono arrecare al drone stesso.

In linea teorica, la responsabilità dell’incidente può essere in capo al conducente del veicolo, ma è evidente che ciò possa riguardare solo il caso di collisione con un aeromobile che, in quel momento, stava volando in violazione delle istruzioni della torre di controllo, o comunque al di fuori degli spazi concessi dalle direttive dell’ENAC.

Le limitazioni che la normativa ENAC impone al volo dei droni in prossimità di aeroscali o comunque di pista di decollo o atterraggio, rende poco probabile il caso di incidente con velivoli ad ala fissa.

Il problema si fa più complesso nel caso di collisione fra drone ed elicottero, dal momento che gli elicotteri sono soggetti a vincoli assai meno restrittivi in merito agli spazi di percorrenza, di quanto non lo siano i velivoli ad ala fissa. Su questo aspetto la legge non è ancora definita nel dettaglio, ma difficilmente potrà esserlo in futuro, perché prima di stabilire una casistica di collisione fra elicottero e drone in cui la responsabilità ricada sul pilota dell’elicottero, occorrerebbe preventivamente che per l’elicottero siano previste delle aree di interdizione al volo che tengano conto della nuova realtà dei droni e delle zone di volo ad essi riservate.

In mancanza, la responsabilità del pilota di elicottero entra in gioco nel momento in cui il mezzo attraversa zone che non gli sono riservate.

Per contro, tutti gli episodi di collisione avvenuti in aree riservate a corridoi di pertinenza di elicotteri, oltre che nelle aree interdette in modo specifico ai droni, ricadrebbero sul manovratore dell’APR, fatto salvo, è bene ribadirlo, il caso in cui si possa dimostrare che l’incidente sia avvenuto quando l’APR fosse stato in condizioni di volo fuori controllo, a seguito di un’azione di interferenza dolosa o di uno sfortunato black out delle radiofrequenze.

Particolarmente critica si fa la definizione delle responsabilità in caso di collisione fra due droni, cosa che può accadere specialmente quando uno dei due APR o entrambi operano in modalità BVLOS (Beyond Visual Line Of Sight = Oltre l’orizzonte del campo visivo). Questa sono le condizioni in cui la pirateria informatica raggiunge picchi di rischio.