GIURISPRUDENZA

Lo ha stabilito la sentenza n. 20787 del 2018 della cassazione valutando il caso delle polizze vita inesistenti vendute in contanti da agenti assicurativi infedeli per appropriarsi dei premi

dalla Redazione
ASSINEWS 302 – novembre 2018

Rigettando il ricorso sotteso al caso di specie, con la sentenza n. 20787 del 20 agosto 2018, la III sezione civile della Corte di Cassazione ha confermato il principio di diritto secondo il quale: “In tema di responsabilità indiretta di una società per i danni arrecati a terzi dagli agenti nello svolgimento delle incombenze loro affidate, l’accertamento di un rapporto di necessaria occasionalità tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli comporta l’insorgenza di una responsabilità (anche) diretta a carico delle società”.

Le compagnie assicurative sono responsabili del comportamento degli agenti ai sensi dell’art. 2049 del codice civile.

In continuità col passato le tre motivazioni della sentenza che giustificano il rigetto del ricorso si inseriscono nel solco dell’orientamento giurisprudenziale dominante in ordine alla sussistenza della cosiddetta responsabilità della compagnia assicurativa per fatto illecito dell’agente ex articolo 2049 del codice civile: “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.

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