Nel caso di affidamento in appalto di lavori di manutenzione stradale, la mera stipula del contratto d’appalto non priva affatto il committente della qualità di “custode”, ex art. 2051 c.c., perché costituendo quella qualità la conseguenza di un rapporto fattuale, solo il concreto e materiale spossessamento dell’area poteva comportare la perdita di quella qualità.

Né, al fine di escludere la responsabilità del custode di un’area aperta alla pubblica circolazione, può avere rilievo di per sé la circostanza che il danno sia stato causato da un fattore proveniente ab externo.

L’ente proprietario di una strada è infatti obbligato a provvedere alla manutenzione di essa, e a prevenire situazioni di pericolo per gli utenti; tale obbligo è imposto dall’art. 14 cod. stradale oltre che, per i Comuni, dall’art. 5 del regio decreto 15 novembre 1923 n. 2506.

L’obbligo di prevenire le situazioni di pericolo e di mantenere in efficienza le strade aperte al pubblico transito comporta, per l’ente proprietario, il correlato obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (banchina), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata.

Pertanto la circostanza che sulla sede stradale fosse presente un ostacolo proveniente da un’area esterna alla sede stradale non bastava di per sé ad escludere la responsabilità per custodia, ex art. 2051 c.c., dell’amministrazione comunale, salvo che questa non avesse provato il caso fortuito.

La stipula, da parte dell’amministrazione comunale, di un contratto di appalto avente a oggetto l’esecuzione di lavori sulla pubblica via, non priva l’amministrazione committente della qualità di custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c., sino a quando l’area di cantiere non sia stata completamente enucleata e delimitata, e sia stato vietato su di essa il traffico veicolare e pedonale, con conseguente affidamento all’esclusiva custodia dell’appaltatore.

La realizzazione di un cantiere stradale su parte di una strada che continui, nella parte non occupata, a essere aperta al pubblico transito, non priva l’ente proprietario della qualità di “custode” della porzione di strada rimasta percorribile.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 12 luglio 2018 n. 18325