Al via gli indennizzi per l’influenza aviaria. La dote a disposizione ammonta a 10 mln di euro. I contributi sono concessi fino a un massimo dell’80% del danno rilevato in conseguenza della malattia, a seguito dell’accertamento di focolai a partire dal primo aprile 2016 e fino al 30 giugno 2018. L’indennizzo è calcolato in base al valore di mercato degli animali abbattuti, soppressi o morti, o dei prodotti di origine animale derivati, ma anche in base alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento e reimpianto. A definire il tutto è un decreto delle politiche agricole del 14 settembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2018 n. 263); con esso vengono dettate le regole di accesso al fondo per l’emergenza avicola, istituito dalla legge di Bilancio 2018 (legge del 27 dicembre 2017, n. 205).

Gli aiuti sono destinati esclusivamente alle pmi attive nella produzione primaria, operanti nel settore avicolo, che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio di mancato reddito, a fronte delle perdite e dei costi sostenuti a causa dell’influenza aviaria.
Per attivare gli interventi a valere sul fondo, le regioni devono individuare i territori interessati sulla base delle restrizioni alle attività di allevamento imposte dalle autorità sanitarie. E comunicarli al ministero, insieme alla proposta di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto Mipaaf in Gazzetta Ufficiale, come detto avvenuta il 12 novembre scorso.

Entro 30 giorni il ministero delle Politiche agricole dovrà approvare la dichiarazione dell’effettivo carattere di eccezionalità dell’evento, che pubblicherà in Gazzetta Ufficiale, con l’elenco dei territori danneggiati.
A quel punto, le imprese avranno 45 giorni di tempo per presentare la domanda di aiuto direttamente alle autorità regionali competenti.

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