Cassazione sugli accordi presi con l’azienda che arrecano nocumento al fallimento
Mancati contributi, il professionista risponde dei danni
di Debora Alberici* *cassazione.net

Il commercialista è responsabile dei danni provocati al fallimento per essersi accordato con la società cliente a non pagare i contributi ai lavoratori.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 29846 del 20 novembre 2018, ha respinto il ricorso del professionista.
La terza sezione civile ha dunque confermato il verdetto con il quale la Corte d’appello di Firenze aveva sancito il 50% delle responsabilità a carico del consulente che insieme ai manager aveva deliberatamente deciso di omettere i contributi Inps.

Infatti, spiegano i Supremi giudici, il professionista, per suo dovere professionale, non avrebbe dovuto accettare la proposta illecita della società cliente di conteggiare i contributi previdenziali secondo criteri contrari alla legge che avrebbe dovuto dunque «decisamente rifiutare, proprio in adempimento al suo dovere di diligenza professionale che gli impone il rispetto della normativa cogente di settore rientrante nella sua specifica competenza. Accettando di non indicare i contributi di legge il professionista ha posto in essere un atto di inadempimento all’incarico conferitogli, assumendone ogni collegata responsabilità risarcitoria». In tal modo, la condotta del professionista risulta essere stata valutata sotto il profilo della responsabilità contrattuale proprio in relazione agli obblighi cui egli è tenuto secondo le regole della professione.

Infatti, le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo.
Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità di svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall’art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione in relazione alla prestazione resa, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente.
Ora il verdetto è divenuto definitivo e il professionista pagherà metà dei danni.

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