CASSAZIONE/ La banca risponde per il direttore di filiale che non ha ben vigilato
Segnalazione anche per la mera elusione delle norme
di Dario Ferrara

L’obbligo per l’intermediario di effettuare la segnalazione antiriciclaggio alle autorità scatta non solo se l’operazione lascia sospettare un reato finanziario ma anche una mera situazione di elusione delle norme. E ciò, ad esempio, perché la società che effettua cospicui prelievi in banca è una piccola impresa sprovvista di un ampio volume d’affari. Risultato? La banca risponde per il direttore di filiale che non ha vigilato sul funzionario, ma con l’entrata in vigore del decreto legislativo 97/2017 può evitare di pagare il 10% delle somme movimentate grazie all’applicazione del favor rei: la disposizione ad hoc consente di applicare le eventuali punizioni meno gravose ai procedimenti di opposizione pendenti contro le sanzioni irrogate nella vigenza della vecchia normativa. È quanto emerge dalla sentenza 28888/18, pubblicata il 12 novembre dalla seconda sezione civile della Cassazione.

Ordinaria diligenza. Il ricorso dell’istituto di credito è accolto contro le conclusioni del sostituto procuratore generale soltanto rispetto all’entità della sanzione. Il preposto alla filiale esce dal processo per la contestazione tardiva mentre ora la banca potrebbe risparmiare sulla somma pretesa dal ministero dell’Economia. Nessun dubbio sulla responsabilità della banca: non importa che i pagamenti ricevuti dal legale rappresentante della srl «incriminata» siano tutti tracciabili e provenienti da soggetti conosciuti come imprenditori seri della zona. Né che il prelievo di contanti sia irrilevante per la concorrenza del delitto di riciclaggio, come configurato all’epoca. Conta solo che i movimenti di contanti risultano abnormi rispetto alle dimensioni e alla redditività dichiarata della correntista. È irrilevante che la società cliente operi sempre in attivo e che sia seguita da un funzionario diverso dal responsabile, che deve informarsi su ciò che accade nella filiale che dirige.

Regola e deroga. L’articolo 69 del decreto legislativo 90/2017 deroga al principio generale dell’irretroattività delle leggi ex articolo 11 delle preleggi. Il favor rei non può essere escluso dalla clausola d’invarianza economica: il credito non può essere ritenuto entrata stabile dell’erario perché dipende dall’esito incerto della lite giudiziaria. Parola al giudice del rinvio.

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