Circa 80 mila i potenziali interessati alla fine del servizio
di Nicola Mondelli

Per i dirigenti scolastici, per i docenti di ogni ordine e grado e per il personale educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario scatta l’ora x della pensione. Secondo una prima stima, sarebbero circa ottantamila i nati negli anni 1952/1954, in servizio nel corrente anno scolastico, potenzialmente interessati a cessare dal servizio nel corso del 2018. Le disposizioni saranno impartite nei prossimi giorni dal ministro dell’istruzione. È tempo dunque non solo di verificare il possesso dei requisiti anagrafici e/o contributivi richiesti dalla normativa vigente per accedere al trattamento pensionistico ma anche di ricordare che nei confronti del personale della scuola continua ad essere in vigore la disposizione di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, come modificata dall’articolo 1, comma 21 del decreto legge n. 138/2011.

Per effetto di quanto dispone il predetto comma 9, infatti, nei confronti del solo personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età o per dimissioni volontarie, unitamente all’anzianità contributiva richiesta, ha effetto, a differenza di quanto avviene per tutti gli altri lavoratori pubblici e privati, esclusivamente dalla data di inizio dell’anno scolastico dell’anno successivo (nello specifico dal 1° settembre 2018, ndr) con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre del 2018.

Cessazioni volontarie (dimissioni) dal servizio nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 continuano ad essere possibili ma con penalizzazioni in assenza di un preavviso, mentre gli effetti del trattamento economico della pensione eventualmente maturata, potranno avere comunque decorrenza solo a partire dal successivo 1° settembre 2018.

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico sia per gli uomini che per le donne, unitamente ad almeno 20 anni di anzianità contributiva, rimane quello di 66 anni e sette mesi compiuti entro il 31 agosto 2018( collocamento d’ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2018.

Per la pensione anticipata l’anzianità contributiva necessaria da possedere entro il 31 dicembre 2018 è, indipendentemente dall’età anagrafica e senza operare alcun arrotondamento, di 41 anni e dieci mesi per le donne e 42 anni e dieci mesi per gli uomini.

Alcuni accertamenti propedeutici alle domande di cessazione dal servizio e di pensione: prima di presentare, entro i termini che prossimamente saranno stabiliti dal ministro dell’istruzione, la domanda di cessazione dal servizio ed entro i termini che saranno fissati dall’Inps quella di accesso alla pensione, è consigliabile accertarsi prioritariamente della propria posizione contributiva quale risulta agli atti dell’Inps- gestione ex Inpdap.

I dati Inps andranno confrontati con la documentazione presente nel fascicolo personale giacente presso la scuola di servizio, con particolare attenzione allo stato di avanzamento della domanda di riscatto, di computo o di ricongiunzione eventualmente presentate.

Novità in tema di accertamento dei requisiti pensionistici: nella determinazione della posizione contributiva del personale della scuola potrebbero esserci delle interessanti novità a seguito dell’estensione a tutte le province d’Italia della nuova modalità di liquidazione delle prestazioni basata sulle informazioni presenti nel conto individuale assicurativo disposta dall’Inps con la circolare n. 5 dell’11 gennaio 2017.

Alcuni titoli di studio possono essere utili sia ai fini dell’accesso sia ai fini del calcolo del trattamento di quiescenza. Lo sono tra gli altri, limitatamente ai periodi di corso legale, i diplomi universitari i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due anni e superiori a 3 anni; i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a 4 anni e superiore a 6 anni; i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a 2 anni.

Dall’anno accademico 2005/2006 lo sono anche i diplomi di primo e secondo livello e di specializzazione conseguiti presso gli istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale.

Considerato che l’onere del riscatto è economicamente notevole è consigliabile valutarne preventivamente la convenienza tenendo conto soprattutto dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva posseduta. Tuttavia per quanto possa essere oneroso, il riscatto sarebbe conveniente se il periodo da riscattare servisse a fare valere entro il 31 dicembre 1995 diciotto anni di contribuzione, condizione questa che garantirebbe il calcolo della futura pensione con il più favorevole sistema retributivo per i periodi di servizio prestati fino al 31 dicembre 2011 e col sistema contributivo solo per quelli prestati dal 1° gennaio 2012 alla data di cessazione dal servizio.

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