La tutela del soggetto danneggiato e il FGVS

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è obbligato ex lege a risarcire, tramite la impresa designata, il danno alla persona – nonché anche i danni alle cose, di importo superiore alla franchigia indicata, e alle condizioni previste – nei limiti del massimale previsto dalla legge, nei casi in cui il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. b); D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 283, comma 1, lett. b).

Tale essendo il presupposto legale per l’esperimento dell’azione diretta da parte del danneggiato, non può evidentemente porsi in dubbio che, qualora il danneggiato assuma l’onere di svolgere preventive indagini in ordine alla copertura assicurativa RCA del veicolo responsabile e risulti accertata la inesistenza di un valido ed efficace rapporto assicurativo, lo stesso sia legittimato a proporre domanda risarcitoria nei confronti della impresa designata dal FGVS che assume al qualità di parte ex latere debitoris del rapporto obbligatorio dedotto nel giudizio.

In relazione all’indicato presupposto legale (mancanza di copertura assicurativa), richiesto per l’esercizio dell’azione giudiziale nei confronti del FGVS, è dunque irrilevante la situazione giuridica di apparenza -apparente esistenza di una valida polizza assicurativa RCA stipulata dal responsabile del sinistro- costituita dalla emissione di un contrassegno o di un certificato di assicurazione non corrispondente alla effettiva realtà giuridica, non venendo in questione tra soggetto danneggiato -titolare del diritto al risarcimento- e la impresa designata che agisce in nome e per conto del FGVS -quale soggetto obbligato al risarcimento- alcuna esigenza di bilanciamento tra il principio di titolarità del diritto ed il principio di sicurezza dei traffici giuridici, e non trovando alcun fondamento nel sistema normativo della assicurazione RCA la opponibilità al danneggiato, da parte della impresa designata, del difetto di titolarità passiva del rapporto, in considerazione di una ipotetica prevalenza da attribuire alla situazione giuridica fittizia rispetto a quella reale, tale per cui la domanda risarcitoria debba essere esclusivamente rivolta nei confronti dell’assicuratore apparente.

Diversamente, il principio dell’apparenza trova, invece, applicazione nella distinta relazione tra soggetto danneggiato e società che assicura (apparentemente) la RCA del responsabile del sinistro, in quanto il contrassegno e il certificato assicurativo costituivano, anteriormente alla istituzione del Centro di informazione italiano alle informazioni del cui archivio i danneggiati hanno diritto di accesso per accertare la copertura assicurativa del veicolo responsabile (artt. 154 e 155; art. 142 bis -introdotto dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198, art. 1, comma 6 -, Cod. Ass. Priv.), gli unici elementi attraverso i quali il titolare del diritto al risarcimento veniva a conoscenza della esistenza di una polizza RCA e della identità del soggetto assicuratore, nei confronti del quale poter svolgere l’azione diretta (L. n. 990 del 1969, art. 18; D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144).

Il sistema normativo dell’assicurazione RCA, desunto in particolare dal combinato disposto dalla L. n. 990 del 1969, art. 7, comma 1, art. 18, comma 1 e 2, (attuali D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 127, commi 1 e 2, art. 144, commi 1 e 2) e dall’art. 1901 c.c., commi 1 e 2, definisce il rapporto tra terzo danneggiato e società assicurativa del responsabile del sinistro secondo uno schema che si articola in una fattispecie legale complessa, volta a garantire un massimo di tutela al primo, e del quale la polizza RCA costituisce uno degli elementi della fattispecie, rilevando tuttavia, non in quanto atto negoziale validamente produttivo degli effetti giuridici negoziali (aspetto che assume rilievo, invece, nei rapporti tra i contraenti), ma come mero fatto storico, la cui esistenza è comprovata (secondo la formula lessicale utilizzata dalle norme: L. n. 990 del 1969, art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 127, comma 1; art. 4, reg. ISVAP 6.2.2008 n. 13) dal certificato di assicurazione, in cui è indicato in particolare l’anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato, ed i cui dati -a eccezione del numero identificativo di polizza- sono riportati anche sul contrassegno assicurativo, documenti entrambi emessi dall’assicuratore ed ai quali la legge attribuisce funzione di pubblicità legale ai fini della individuazione della impresa assicuratrice della RCA tenuta in solido all’autore dell’illecito al risarcimento del danno in favore del terzo danneggiato (artt. 9 e 14 del reg. esec. approvato con D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973; artt. 6 e 9 del regolamento ISVAP 6.2.2008 n. 13).

Occorre, tuttavia, osservare che l’obbligo di rilascio ed esposizione del contrassegno assicurativo è venuto meno in seguito al D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, art. 31, convertito con modificazioni in L. 24 marzo 2012, n. 27, cui è stata data attuazione con il decreto interministeriale 9 agosto 2013, n. 110 – Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici – che In considerazione….delle finalità primarie che oggi il contrassegno assicurativo soddisfa, ovvero la necessità di rendere conoscibile ai terzi i dati relativi all’impresa assicuratrice che copre il veicolo ed il relativo periodo di copertura, a tutela dei danneggiati coinvolti in incidenti stradali, o comunque portatori di interesse ad acquisire le informazioni relative al veicolo danneggiante ha previsto e reso disponibili le procedure e modalità di accesso pubblico alle informazioni contenute nei database garantendo le stesse finalità che attualmente la normativa vigente considera rilevanti nell’interesse generale).

In relazione a tale distinto rapporto istituito dalla legge, tra il soggetto danneggiato e la impresa assicurativa del responsabile del sinistro, indicata nel certificato e nel contrassegno, viene, infatti, in questione l’esigenza di bilanciare l’interesse del danneggiato a esperire e proseguire utilmente l’azione diretta nei confronti della impresa risultante dai predetti documenti e l’interesse della impresa a non essere coinvolta nel giudizio laddove tali documenti rappresentino una situazione di mera apparenza, non corrispondente alla esistenza di un effettivo rapporto contrattuale tra la impresa ed il responsabile del sinistro (ad esempio perché il certificato e il contrassegno stati emessi per errore, ovvero perché non recano la firma di soggetto abilitato -rappresentante legale della impresa assicurativa-, o ancora perché il contratto ha cessato anticipatamente di produrre i suoi effetti, o è del tutto inesistente essendo stati falsamente compilati, ovvero materialmente contraffatti, il certificato e il contrassegno).

Orbene il discrimine selettivo dell’interesse da tutelare è stato rinvenuto nella riferibilità del certificato e del contrassegno alla impresa assicurativa emittente, dovendo prevalere la tutela della apparenza sulla realtà nel caso in cui tali documenti possano ritenersi autentici ovvero genuini in quanto certamente provenienti dalla società assicurativa in essi indicata, la quale per averli rilasciati all’assicurato o comunque messi in circolazione affidandoli ai propri agenti per la compilazione ed il rilascio, ha determinato causalmente la situazione di apparenza giuridica nella quale ha posto affidamento il danneggiato per l’utile esperimento dell’azione diretta L. n. 990 del 1969, ex art. 18 (attuale D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144).

La tutela dell’interesse di quest’ultimo incontra, invece, un limite nel caso in cui la società dimostri la inautenticità dei documenti in questione, per essere stati questi materialmente contraffatti nella stampa rispetto al modello originale, ovvero per essere stati i modelli originali in bianco illecitamente sottratti e successivamente compilati con dati falsi, non essendo in tali casi riconducibile la insorgenza della situazione di apparenza ad una condotta (emissione, rilascio, messa in circolazione del certificato e del contrassegno) che possa ritenersi comunque riferibile alla impresa di assicurazione.

La distinzione dei presupposti richiesti dalle diverse fattispecie legali che regolano l’azione risarcitoria proposta dal danneggiato nei confronti del FGVS e l’azione diretta proposta nei confronti della società assicurativa della RCA del soggetto responsabile del sinistro, spiegano la ragione per cui soltanto nel secondo caso trova motivo di applicazione il principio di tutela della apparenza giuridica, in quanto soltanto in tale caso viene in rilevo la esigenza di tutela del soggetto-danneggiato rispetto a una situazione non conforme alla realtà dallo stesso non determinata e che ha costituito il presupposto – apparente – dell’azione giudiziale esercitata nei confronti della impresa assicuratrice individuata nel certificato assicurativo esibito, o nel contrassegno esposto sul veicolo del responsabile del sinistro.

La tutela indicata è dunque rafforzativa della posizione del terzo danneggiato, considerato nell’intero impianto normativo come soggetto debole al quale deve essere garantita nel massimo grado la effettività del ristoro del danno (appunto attraverso la introduzione di rimedi giudiziali specifici quali l’azione diretta nei confronti di soggetto assicuratore sebbene non vincolato contrattualmente, e l’azione risarcitoria esperibile nei confronti del FGVS nel caso in cui il veicolo del responsabile risulti privo di copertura assicurativa) e dunque la situazione di apparenza non può che ridondare ad esclusivo vantaggio della vittima e non può, invece, essere intesa come ostacolo al perseguimento dell’interesse proprio del danneggiato venendo ad essere opposta come eccezione di merito fatta valere dalla impresa designata dal FGVS per sottrarsi alla azione risarcitoria fondata sulla -accertata- mancanza di una copertura assicurativa RCA del veicolo danneggiante.

In tal senso va inteso il principio di diritto secondo cui In forza del combinato disposto della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7 (attuale D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 127) e dell’art. 1901 cod. civ., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore della r.c.a. vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, ai fini della promovibilità dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, rileva l’autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo.

Tuttavia, posto che la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell’affidamento del danneggiato e copre, pertanto, anche l’ipotesi dell’apparenza del diritto, per escludere la responsabilità dell’assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato occorre che risulti esclusa l’apparenza del diritto, e cioè che l’assicuratore non abbia tenuto alcun comportamento colposo idoneo ad ingenerare l’affidamento in ordine alla sussistenza della copertura assicurativa.

Errata in diritto è, pertanto, la sentenza della Corte d’appello di Roma nella parte in cui ha ritenuto che in presenza del contrassegno assicurativo (documento rilevato ed annotato nel verbale dai VV.UU. intervenuti sul luogo del sinistro), sussisteva la esclusiva responsabilità dell’assicuratore apparente, difettando la legittimazione passiva, soltanto residuale, del Fondo di garanzia per le vittime della strada, dovendo invece essere definita la controversia sul punto in base al seguente principio di diritto:

In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, la tutela del soggetto danneggiato accordata in base al principio dell’apparenza di una situazione giuridica considerata dalla legge elemento della fattispecie costitutiva del rapporto obbligatorio (nella specie, la esistenza di un valido rapporto assicurativo della RCA comprovata dalla emissione del certificato di assicurazione e del contrassegno), e che legittima lo stesso ad esperire la azione diretta nei confronti dell’apparente assicuratore della RCA, non costituisce un rimedio giudiziale che si colloca in relazione di esclusività-alternativa rispetto alla distinta azione risarcitoria nei confronti del FGVS, fondata sul presupposto legale della inesistenza di un valido rapporto assicurativo RCA, ma si aggiunge ad essa, quale ulteriore strumento di tutela del danneggiato volto a rafforzare i rimedi apprestati dalla disciplina normativa dell’assicurazione RCA a favore del conseguimento della pretesa risarcitoria vantata dalla vittima del sinistro, dovendo pertanto intendersi rimessa alla iniziativa del danneggiato -anche dopo la istituzione del Centro italiano di informazione e la previsione espressa del diritto di accesso ai relativi archivi- la scelta tra l’esperimento dell’azione risarcitoria diretta L. n. 990 del 1969, ex art. 18 (attuale D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144), facendo valere la situazione di apparenza indotta dalla emissione del certificato e del contrassegno assicurativo, ovvero -una volta acquisite le informazioni, presso gli archivi delle autorità competenti in ordine alla inesistenza di una valida polizza assicurativa RCA- l’esperimento dell’azione risarcitoria nei confronti della impresa designata dal FGVS L. 24 dicembre 1969, n. 990, ex art. 19, comma 1, lett. b) (attuale D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 283, comma 1, lett. b).

Cassazione civile sez. III, 13/10/2017 n. 24069