IL VOSTRO QUESITO

In caso di riforma di polizza RC in corso, contratta da professionista avvocato con specifica compagnia di assicurazioni per rendere la polizza in linea con i dettami in oggetto, se il contraente NON accetta le condizioni economiche imposte dall’assicuratore, trattandosi di obbligo imposto dalla legge, lo stesso può recedere dal contratto beneficiando del rimborso del premio di polizza non goduto fino alla scadenza?

L’ESPERTO RISPONDE


Trattandosi di contratto stipulato anteriormente all’introduzione dell’obbligo assicurativo della responsabilità professionale degli avvocati, le cui garanzie e condizioni di polizza non sono più rispondenti ai dettami fissati dalla legge, ne consegue la sopravvenuta sua inidoneità ad assolvere all’obbligo ex lege.
Per quanto attiene a quella parte premio, che si suole definire con termine di uso comune non del tutto appropriato pagato e non goduto, va osservato quanto segue: all’atto della stipulazione del contratto l’assicuratore non è in grado di sapere se da quel singolo contratto trarrà un vantaggio o uno svantaggio (da qui il nome di contratto aleatorio), ma egli sa con rilevante approssimazione quanto gli costerà la prestazione della garanzia ivi accordata, ricavandola o dal costo medio della sinistrosità in una massa di contratti in portafoglio recanti garanzie dello stesso tipo o in base a calcoli probabilistici o statistico-attuariali.
Poiché, però, non è dato di sapere nell’ambito di un determinato periodo assicurativo quando e se si verificherà l’evento, il premio annuale pattuito deve possedere caratteristica di indivisibilità e, quindi, salvo rare eccezioni, non è rimborsabile pro rata temporis, qualora la prestazione di garanzia per fatto non imputabile all’assicuratore abbia avuto luogo per un tempo inferiore, libero naturalmente l’assicuratore di decidere diversamente sulla base di rapporti complessivamente in atto con il singolo cliente.
Il principio della indivisibilità del premio non è previsto da esplicita statuizione, ma si desume dal contesto di più norme. Si vedano in proposito gli articoli 1896, primo comma, 1898, quarto comma, e 1901, terzo comma del codice civile.