Nell’accertamento del nesso di causalità in materia di responsabilità civile si applica la regola della preponderanza del «più probabile che non» e tale criterio deve ritenersi applicabile anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva.

Il caso oggetto di decisione era relativo alla responsabilità professionale per negligenza di due avvocati in relazione alla mancata riassunzione del giudizio di rinvio a seguito della cassazione di un ricorso per licenziamento illegittimo, con la conseguente prescrizione del diritto vantato dal loro cliente.

Cassazione civile sez. III, 24/10/2017 n. 25112