IL VOSTRO QUESITO

A Tizio viene affidato il cane di proprietà della ex moglie perché lei deve assentarsi da casa per qualche giorno (sono regolarmente divorziati). Tizio lega per un momento il cane al cancello di casa per portare fuori l’auto e facendo manovra investe l’animale. Il danno procurato è di qualche migliaia di euro di spese veterinarie.
La compagnia assicurativa rc auto rifiuta l’indennizzo perché l’animale era in consegna e custodia all’assicurato.
Non vedo nessuna esclusione specifica per le cose in consegna e custodia sulla polizza assicurativa, né mi sembra di ravvisare alcuna esclusione di legge nella normativa rc auto. Per cortesia mi dareste un vostro parere in merito?

L’ESPERTO RISPONDE

E’ innegabile che l’assicurato, in quanto affidatario del cane della moglie fosse, verso di lei, responsabile per i danni che questo poteva subire durante il periodo di custodia.
L’art. 1173 del codice civile, infatti, stabilisce che le obbligazioni possono sorgere da contratto, fatto illecito o da ogni altro atto o fatto, idoneo a produrle in conformità dell’ ordinamento giuridico.
L’art. 1177 del codice civile “Obbligazione di custodire” dispone che “L’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna” e pertanto il custode, avendo assunto tale obbligo, è responsabile verso il proprietario del bene custodito per i danni che esso possa subire durante l’affidamento al custode.
L’articolo 1766 stabilisce poi che “il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’ obbligo di custodirla e di restituirla in natura” be l’articolo 1768 “Diligenza nella custodia” aggiunge che “Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia.“, precisando che, come nel caso di specie, “Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore“.
L’articolo 129 del codice delle assicurazioni “Soggetti esclusi dall’assicurazione” dispone che: “1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.– 2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cosea) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada; b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).“.

Alla luce di quanto sopra e, in relazione a quanto disposto dal surriportato articolo 129 del cda, il conducente del mezzo – in quanto, nel caso di specie, responsabile dei danni causati ai beni di cui è custode – non può essere considerato terzo – cioè danneggiante e danneggiato, in quanto obbligato a risarcire alla proprietaria del cane, i danni conseguenti alla morte dell’animale da egli stesso cagionata, e pertanto correttamente l’assicurazione RCA obbligatoria non può risarcire il danno.