GIURISPRUDENZA

Caratteristiche, validità e proroga dell’entrata in vigore

Autori: Laura Opilio e Massimo Alpigiani
ASSINEWS 291 – novembre 2017

È ormai noto che agli avvocati è fatto obbligo di stipulare una polizza assicurativa sulla responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione. Il decreto del ministero della Giustizia del 10 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre, posticipa al 10 novembre 2017 l’entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’assicurazione professionale per i legali inizialmente fissata per l’11 ottobre 2017. Tale rinvio, è stato concesso al fine di consentire il perfezionamento dell’iter procedurale avviato dal Consiglio Nazionale Forense per la conclusione della convenzione collettiva finalizzata ad offrire agli iscritti all’albo degli avvocati una polizza assicurativa a condizione di particolare favore.

Nell’attesa quindi che vengano definite delle linee convenzionali da parte del CNF, in favore dei propri iscritti, destinatari dell’obbligo assicurativo, è bene chiarire quali dovranno essere le caratteristiche che tale rapporto assicurativo dovrà assumere affinché gli avvocati siano conformi a quanto disposto dal DM 22 settembre 2016 “Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato”.

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